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Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano

29 marzo 2018 | 13:02
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Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano
Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano
Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano
Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano
Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano
Lotta all’abusivismo commerciale, prostituzione ed accattonaggio molesto: arriva anche a Sanremo il DASPO urbano

“Porre il focus su alcune problematiche su cui potremo intervenire in cooperazione con le forze dell’ordine” – dichiara Biancheri

Sanremo. Diventa attivo da fine mese anche nel Comune matuziano il Decreto Minniti e nello specifico il DASPO urbano. DASPO che è l’acronimo di “divieto di accedere alle manifestazioni sportive” ora viene applicato anche alle aree urbanizzate per illeciti che non sono meramente quelli commessi dalle tifoserie. Il decreto verrà approvato in consiglio comunale entro il 10 aprile.

“Dopo la realizzazione del capillare sistema di video sorveglianza cittadino che si sta evidenziando come un importante strumento ausiliario in mano alle forze dell’ordine per risolvere alcuni così di microcriminalità, come giustamente rimarcato anche dai recenti articoli della stampa, quello di oggi è un altro passaggio importante sul fronte della sicurezza urbana. Nell’ampio spettro di comportamenti illeciti previsti e sanzionati dal Decreto Minniti – spiega il sindaco Alberto Biancheri – vorrei porre il focus su alcune problematiche su cui, grazie alla sua applicazione, potremo intervenire in cooperazione con le forze dell’ordine anche con provvedimenti di allontanamento: mi riferisco in particolare modo agli illeciti legati all’abusivismo commerciale, al vandalismo, all’accattonaggio molesto è aggressivo di cui state vittime molte volte gli anziani, all’occupazione di spazi riservati a persone disabili e ai bivacchi. Tutte le problematiche attinenti alla sicurezza e al decoro urbano su cui siamo sempre intervenuti ma verso cui da oggi avremo più potere d’azione, potendo arrivare fino al Daspo della Questura”.

“Ringrazio le forze dell’ordine per la loro presenza (al tavolo c’erano il vice-questore Stefanizzi, il tenente dei carabinieri Boccucci e il comandante della polizia municipale Frattarola), commenta il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. Con questo pacchetto sicurezza andiamo a dare uno strumento in più alle forze dell’ordine per permettere loro di agire con più efficacia sul territorio comunale.

Il decreto Minniti  si presenta come uno provvedimento importante per la prevenzione della micro-criminalità e quindi favorire la riqualificazione urbana e l’inclusione sociale. Tre concetti che l’amministrazione sta portando avanti con determinazione.

Una volta approvate le modifiche al regolamento del Comune, i Daspo potranno essere applicati non solo nei pressi delle stazioni ferroviarie o del trasporto pubblico locale, ma anche nel centro cittadino.

Anche il vice-questore e primo dirigente del commissariato Maurizio Stefanizzi è intervenuto nella conferenza stampa ringraziando l’amministrazione per aver dato, in questo modo, la possibilità di incidere maggiormente alle forze dell’ordine su alcuni fenomeni di accattonaggio con provvedimenti che possono sfociare nel foglio di via.

Ecco cosa prevede il decreto Minniti sul Daspo cittadino:

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
in vigore dal 22/04/2017

Pare a chi scrive che la parte più impegnativa per la Polizia Municipale, anche se ovviamente per tutte le Forze dell’ordine, sia quella riguardante l’ordine di allontanamento e il divieto di accesso e cioè il Daspo urbano per cui merita approfondirne alcuni aspetti.

IL DASPO URBANO

è obbligatoriamente applicato dallo stesso organo che accerta una delle violazioni, che vedremo in seguito, e che la contesta al trasgressore;
si ritiene che l’ordine di allontanamento possa avere due soluzioni e cioè
1 – quella di risolvere il problema contestato da parte del trasgressore senza che lo stesso si allontani;

2 – non solo quella di risolvere il problema da parte del trasgressore ma anche il suo immediato allontanamento dalla infrastruttura.

In tempi rapidi si spera che il Ministero dell’Interno ci fornisca indicazioni preziose ma, a parere di chi scrive, si parla chiaramente di ordine di allontanamento e di divieto di accesso per cui sembra doversi seguire la seconda soluzione. Fra l’altro si fa riferimento ad ulteriori violazioni per cui…..;

il verbale di allontanamento può essere riportato nello stesso verbale di violazione ma può essere anche disposto con apposito verbale richiamando quello con cui è stata contestata la violazione da cui deriva il daspo urbano e chi scrive ritiene più semplice questa seconda modalità anche perché certe violazioni comportano verbali piuttosto complessi. Comunque, chi scrive, ne presenta due, i più semplici, ovviamente;
contro il verbale di violazione che prevede il daspo urbano è ammessa solo opposizione come normalmente previsto dalla legge 689/81 non essendoci mezzi di difesa diversi;
nel verbale che prevede l’ordine di allontanamento deve essere indicato l’importo e le modalità di pagamento della sanzione, deve essere precisato che la sua efficacia cessa dopo 48 ore dall’accertamento, meglio dalla verbalizzazione in cui è riportata l’ora, e che ogni ulteriore violazione comporta una sanzione aumentata del doppio, violazione che è ragionevole pensare riferita anche alla sola presenza del trasgressore e non al fatto che abbia ripetuto la violazione già contestata, o altro comportamento, diverso, ma comunque vietato. Fra l’altro la soluzione del problema contestato non può avvenire forzatamente per cui sarà già un successo che il trasgressore elimini il problema, specie quando ci troviamo di fronte ad una persona in stato di ebbrezza;
copia del verbale è trasmessa, immediatamente, al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

LE INFRASTRUTTURE

Si conferma che le infrastrutture, riportate nel decreto dove, in attesa di novità dai regolamenti di polizia urbana, si può applicare il decreto, sono solo quelle sottoriportate, e cioè:

ferroviarie,
aeroportuali,
marittime,
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

LE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1 – Stazionamento che impedisce l’accessibilità delle infrastrutture, fisse e mobili e delle relative pertinenze

2 – Stazionamento che impedisce la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili e delle relative pertinenze predette

3 – Violazione dall’articolo 688 del Codice penale – Ubriachezza

4 – Violazione dall’articolo 726 del Codice penale – Turpiloquio

5 – Violazione dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e cioè:

A – commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa;

B – senza l’autorizzazione o il permesso nelle aree demaniali marittime, negli aeroporti, nelle stazioni e autostrade;

C – violazioni delle limitazioni e divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune nelle aree:

– aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

– per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

6 – Violazione dei regolamenti di polizia urbana (ovviamente, per ora, da approvare) che individuino zone specifiche di particolare pregio, quali:

musei;
aree e parchi archeologici;
complessi monumentali interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico.

7 – Violazione dall’art. 7 comma 15-bis, del codice della strada – Parcheggiatori abusivi.