Taglio di coda e orecchie? No, grazie!

8 febbraio 2018 | 07:25
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Taglio di coda e orecchie? No, grazie!

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Da qualche anno, per legge, gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia sono vietati. La legge del 4 novembre 2010 n. 201, ratifica la Convenzione Europea di Strasburgo del 1987 per la protezione degli animali da compagnia, che prevede, tra i relativi dettati, il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale, o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale per esempio, il taglio dellacoda, orecchie, corde vocali,unghie e denti.

Grazie alla ricezione del dettato europeo, è possibile, attualmente, denunciare per maltrattamentoeventuali violazioni, che sono punibili per legge (Legge n. 189\04 che ha introdotto l’articolo 544 ter del codice penale) con la detenzione da 3 a 18 mesi e una multa da 5 mila a 30 mila euro. Il Ministero della Salute già in passato aveva provveduto al divieto mediante Ordinanze e, con l’entrata in vigore della normativa europea, ha emesso una specifica circolare interpretativa.

In particolare, viene ribadito il divieto assoluto di effettuare interventichirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia e, in riferimento alla caudotomia (cioè il taglio della coda) è permessa solo sui cani impiegati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo venatoria spesso effettuate in condizioni ambientali particolari, come zone con fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espone l’animale a maggiori rischi di fratture e lacerazioni.

La normativa citata, infatti, prevede delle deroghe al divieto quando un veterinario considera e certifica che un intervento non curativo sia necessario per ragioni di medicina veterinaria, come ad esempio per impedire la riproduzione (sterilizzazione).

Pertanto, prosegue il Ministero nella circolare menzionata, il medico veterinario potrà effettuare interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati in determinate attività, mediante anestesia ed entro la prima settimana di vita del quattro zampe, rilasciando il certificato giustificativo.

Insomma la normativa è chiara: nessuna “mutilazione” per scopo estetico ed eventuali deroghe devono essere certificate. In caso contrario scatta l’ipotesi di maltrattamento di animali previsto dal nostro Codice Penale. Anche diversi Regolamenti comunali per la tutela del benessere animale prevedono il divieto di interventi chirurgici a scopo estetico, prevedendo sanzioni salate in caso di trasgressione.

Così, per esempio, la città di Ferrara, prevede che “è vietato il taglio dellacoda, delle orecchie e delle cordevocali ai cani, di razza e non, nonchél’asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento. I veterinari che contravvengono al presente ordine verranno segnalati all’Ordine dei medici veterinari per quanto di competenza, a carico dei quali verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento”.

Il Regolamento citato, seguito da altre città di Italia, specifica correttamente che, in caso di interventi non necessari, anche il veterinario è ritenuto responsabile per legge, nonché sotto il profilo disciplinare, essendo il professionista sottoposto a un Codice Deontologico. Inoltre, in caso di emissione di certificati falsi, scatterebbe anche l’ipotesi di reato di falsità ideologica in certificati. Tuttavia sono proprio 900 di questi certificati che sono oggi al vaglio degli inquirenti.

A Milano lo scorso giugno è stata organizzata una mostra cinofila internazionale e, il relativo regolamento, in adempimento della corposa normativa, aveva espressamente disposto che, la partecipazione di cani con orecchie tagliate, doveva necessariamente essere accompagnata da certificato veterinario attestante che la conchectomia (o taglio delle orecchie) era stata effettuata per motivi curativi. Tale obbligo era esteso a cani di allevamenti italiani e di quelli esteri soggetti alla convenzione di Strasburgo. Il risultato, a seguito di accertamenti effettuati sui canipresenti alla mostra da Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari italiani), Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) e Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani) e verifiche effettuate sui documenti prodotti dai partecipanti, è stato quello di riscontrare dei certificati non regolari. In definitiva, è bene sapere che, se si decidesse di acquistare un animale da compagnia, per legge lo stesso deve essere consegnato e mantenuto “integro esteticamente”, salvo deroghe motivate come spiegato in premessa.

Eventuali violazioni devono essere segnalate senza indugio alle autorità competenti, per procedere con opportune indagini nei confronti dei trasgressori.

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