Stop ai cani in spiaggia: sentenza del Tar contro gli animalisti

Contro la normativa avevano presentato ricorso le associazioni animaliste Earth e Oipa Italia
Liguria. È legittimo, per un Comune, vietare l’ingresso dei cani in spiaggia e individuare solo delle aree limitate in cui poter accedere con gli animali. Lo ha stabilito il Tar Liguria, giudicando valida un’ordinanza del Comune di Sestri Levante con cui si vietava «ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio», l’accesso «a tutti gli arenili durante la stagione balneare». Contro la normativa, risalente al 2013, avevano presentato ricorso le associazioni animaliste Earth e Oipa Italia. A dare la notizia è il portale di riferimento della categoria “Mondobalneare”.
Queste le motivazioni espresse dal Tar: «L’obbligo dei Comuni di individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche. Né appare sufficiente, in un’ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che – come è noto – durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi».
Nel ricorso che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza, le associazioni animaliste avevano fatto riferimento a diritti costituzionali e alle normative che riguardano altri luoghi pubblici, ma il Tar ha risposto per le rime: «Non è un caso che tutta la giurisprudenza citata in ricorso riguardi analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili. Gli articoli 13 e 16 della Costituzione riguardano libertà “personali”, e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione»