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Imperia, chiuso il processo per “Le Vele”: assolto Ilvo Calzia

21 dicembre 2017 | 13:10
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Imperia, chiuso il processo per “Le Vele”: assolto Ilvo Calzia

Il collegio ha accolto la richiesta di assoluzione formulata dal pm Bogliolo al termine della sua requisitoria

Imperia. E’ stato assolto perché il fatto non sussiste, come chiesto dal pm Alessandro Bogliolo, Ilvo Calzia, il dirigente del Comune di Imperia, difeso dall’avvocato Frank di Genova, accusato di abuso d’ufficio per una pratica edilizia rilasciata tra il 2010 e il 2011. Dopo essersi riunito in camera di consiglio, il collegio presieduto dal giudice Aschero, con a latere i giudici Russo e Lungaro, ha pronunciato la sentenza di assoluzione.

Nel mirino dell’accusa era finito il Sua, ovvero lo strumento unico attuativo relativo alla costruzione del complesso residenziale “Le Vele”. Nell’udienza del 23 novembre, il pm aveva sentito l’imputato. Calzia, nella sua deposizione, aveva chiarito alcuni aspetti relativi a quanto accaduto quando ricopriva l’incarico di dirigente dell’ufficio urbanistica ed edilizia privata per il Comune di Imperia, poi sospeso il 3 marzo del 2012 per la vicenda legata al porto turistico di Imperia.

Nel corso dell’udienza che ha preceduto la sentenza, Calzia aveva risposto ad una serie di domande del pubblico ministero inerenti ad alcuni aspetti prettamente tecnici, in particolare era stata sviscerata la problematica relativa all’articolo 55 del codice della navigazione che dispone che: “l’ esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’ autorizzazione del capo del compartimento”. “Una volta approvato il piano particolareggiato”, aveva risposto Calzia, “Non ci sono più possibilità di modifiche consistenti, dunque non è possibile la traslazione di un palazzo. Un eventuale allontanamento dalla zona dove era stato progettato nel Sua avrebbe comportato l’inizio di un nuovo iter progettuale”. Secondo l’imputato, il progetto avallato dalla Provincia che lo aveva valutato prima che venisse approvato il Sua, era dunque da ritenersi valido e attuabile. 
Per quanto riguarda l’articolo 19 del Decreto Legislativo 374 dell’8.11.1990, Calzia aveva invece dichiarato di conoscerla ma di non averla considerata in quanto “non c’erano le condizioni fisiche per la sua applicazione, per questo non era necessaria l’autorizzazione doganale”.