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Mutui usurai e tasso zero, le “Sezioni Unite di Cassazione” 19 ottobre 2017 n. 24675 vincolanti per i Tribunali di primo grado “Irrilevante il loro pagamento, vale la pattuizione”

14 novembre 2017 | 12:37
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Mutui usurai e tasso zero, le “Sezioni Unite di Cassazione” 19 ottobre 2017 n. 24675 vincolanti per i Tribunali di primo grado “Irrilevante il loro pagamento, vale la pattuizione”

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la causa in questione riguardaval’applicabilità o meno delle norme della Legge n. 108 del 1996 e dell’art. 1815 2 c. ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima.

La Prima Sezione ha ritenuto necessario l’intervento di queste Sezioni Unite più precisamente per chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d’interesse che, a seguito dell’operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia.

“La Eurofinanziaria s.p.a. convenne in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso d’interesse del 7,75 % fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale di 14 miliardi di lire concluso con la convenuta il 19 gennaio 1990, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. “

“Le sezioni unite hanno dato seguito al primo orientamento delle sezioni semplici (cfr. Cass. Sez. 3^ 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. 1^ 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. 3^ 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. 3^ 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. 3^ 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. 1^ 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. 3^ 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. 1^ 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. 1^ 19/01/2016, n. 801) che dà alla questione della configurabilità dell’ usura sopravvenuta

risposta negativa. “

Ciò in quanto la norma d’interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, ex  art. 1815 2° comma,  al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicché deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (pacifico essendo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità, che la L. n. 108 del 1996, non può trovare applicazione quanto ai rapporti già esauritisi alla medesima data).
3.4. È avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all’art. 1 e all’art.4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame.
È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

“3.4.1. La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell’usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d’interesse superiore alla soglia dell’usura come fissata in base alla legge.”

Sennonché il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell’art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”).

La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: “Il limite previsto dall’art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso…”) definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall’art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l’unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.”

Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art. 1815 c.c., comma 2, – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.
Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione , dell’art. 644 c.p.; “ai fini dell’applicazione” del quale, però, non può farsi a meno perché così impone la norma d’interpretazione autentica – di considerare il “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Premesso cio’

queste sezioni unite

impongono al giudicante di primo grado

di verificare il tasso usuraio

ex art 1815 2° comma

“alla stipula essendo irrilevante

il momento del loro loro pagamento

che si aggancia alla fattispecie usuraia

descritta magistralmente dalla

Ordinanza n.23192-2017  

“mutui a tasso zero”

se c’e’ usura contrattuale alla stipula

il tasso di Mora vale al momento della pattuizione”.

Il reato di usura nasce al momento della pattuizione con riferimento del relatore alla legge di interpretazione autentica dell’art. 644 codice penale con applicazione dell’art. 1815 secondo comma.

Deve essere corrisposto solo il capitale, non gli interessi ne’ corrispettivi (quelli pattuiti) ne’ ovviamente quelli moratori.

Non è indispensabile attendere il concretarsi della mora “…INDIPENDENTEMENTE DAL LORO PAGAMENTO…”

Se deve essere corrisposto solo il capitale si dovrà rimodulare il piano di ammortamento e la lesione grave della norma (644 cp) implica che la risoluzione del contratto di mutuo non abbia effetto per nullità

Riscontrabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ex art 1492 cc

 L’abbinamento di queste due decisioni avra’ ripercussioni nei tribunali di primo grado che

Potranno accertare l’usura

richiesta dalla domanda ex art 1815 2 c. e dichiarare

il “Tasso zero”

 solo ed esclusivamente sul “Tasso Promesso”

essendo la decisione a sezioni unite

e sulla dazione usuraia e dei suoi vantaggi

al momento della stipula

e che tale accertamento debba contenere anche la sommatoria del tasso nominale convenuto e del tasso di Mora convenuto

in sua sostituzione

se il contratto alla stipula prevede il formarsi di tale sommatoria.

Vanno inclusi tutti in costi aggiuntivi del mutuo ivi compreso i maggiori oneri a qualsiasi titolo esclusi solo quelli per imposte e tasse

Quindi anche i numeri debitori in eccesso anatocistici (calcolo composto)

sia non anatocistici

cioe’ numeri semplici su capitale residuo non certo

in quanto calcolato con quote differite

Antonio La Rocca

ALR CentroStudiDati Elaborazione Ricerca e Sviluppo

Amministratore Utenti Aziendali Web