Anatocismo, la Cassazione continua a bastonare le banche

“CASSAZIONE 2017 LE SENTENZE CHE BASTONANO LE BANCHE CONFERMANO NESSUNA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NEANCHE QUELLA ANNUALE”
Gent. mi UTENTI AZIENDALI
nel corso del 2017 LA SUPREMA CORTE di CASSAZIONE HA CONTINUATO A BASTONARE LE BANCHE con la Cas. Civile Sent. Sez. 1 Num. 7763 Anno 2017 Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 27/03/2017:
“Il ricorso principale è fondato laddove chiede di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi per effetto della dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
Questa Corte ha già affermato il
principio per cui, nelle controversie relative ai
rapporti tra la banca ed il cliente correntista,
il quale lamenti la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto
di apertura di credito bancario regolato in conto
corrente e negoziato dalle parti in data anteriore
al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia
dichiarato la nullità della detta clausola , egli
non può applicare la capitalizzazione annuale
degli interessi, perché questi, in conseguenza di
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
quella declaratoria, si sottraggono a qualunque
tipo di calcolo capitalizzato (cfr. Cass. cív.
sez. I n.17150 del 17 agosto 2016 e Cass. civ.
S.U. n. 24418 del 2 febbraio 2010).
E QUINDI COSI’ ANCHE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3846 Anno 2017 Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data pubblicazione: 14/02/2017
“la nullità che investe, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ., la capitalizzazione trimestrale concerne anche quella annuale (Cass Sez. Unite. 2 dicembre 2010, n. 24418), con la conseguenza che il relativo rilievo officioso è consentito al giudice.
Questa Corte anche di recente ha ribadito che, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’ ad. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. 17 agosto 2016, n. 17150)”
“….Va pertanto accolto il ricorso principale ,
con cassazione della sentenza impugnata e
decisione nel merito che escluda ogni forma di
capitalizzazione degli interessi….”
UN CTU CHE APPLICHI LA LEGGE ART 644 CP E ART 1 L.108-96
IN SEDE DI RIPETIZIONE
EX ART 2033 CC ESCLUDENDO OGNI FORMA DI CAPITALIZZAZIONE E DEI NUMERI DEBITORI COMPOSTI DOVREBBE VERIFICARE ANCHE IL REALE TASSO APPLICATO DALLA BANCA CON I NUOVI NUMERI DEBITORI SEMPLICI IN MODO DA POTER CONFRONTARE I RISULTATI CON IL TASSO SOGLIA CONTRATTUALE E CON I TASSI SOGLIA TRIMESTRE PER TRIMESTRE
NELLA REALTA’ I CTU FANNO I FURBI E DEPOTENZIONA
TALE LAVORO TRUCCANDO I CONTI
PER QUANTO RIGUARDA LA VERIFICA DEI CONTRATTI RISPETTO ALLA LEGGE E AI TASSI SOGLIA IL 70% NON RISPONE AI REQUISITI DI LEGGE E ALLO STANDARD NORMATIVO EX ART 644 CP ART1 108-96 CREANDO RISPOSTE DIFFORMI E ASSIMETRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE.
Antonio La Rocca
Centro Studi Elaborazione Dati
Amministratore di SOS Utenti Aziendali Web Facebook