Ventimiglia, la negoziazione assistita familiare al centro del convegno al Chiostro di Sant’Agostino
Quattro relatori hanno aggiornato i presenti sulle novità legislative
Ventimiglia. Il diritto di famiglia è una branca del diritto italiano. Codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli, e sulla discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio, che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Con il cambiare della società anche il diritto della famiglia ha subito cambiamenti e novità legislative. E’ avvenuto per la negoziazione assistita familiare, tematica affrontata oggi pomeriggio nella sala convegni del Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia. Un evento formativo durante il quale quattro relatori hanno esposto gli aggiornamenti sul tema da vari punti di vista: l’avvocato Roberta Trusso ha trattato la materia di negoziazione assistita familiare; l’avvocato Antonella Venturi si è concentrata sui problemi deontologici nella negoziazione assistita; l’avvocato Leonardo Verrando ha approfondito le trascrizioni immobiliari in tema di famiglia mentre l’avvocato Rita Longo ha affrontato il tema attuale del doppio cognome della prole.
La negoziazione assistita familiare è applicabile a separazioni personali, cessazioni effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di divorzio o modifica di condizioni di separazione. Si articola in due atti essenziali: la convenzione e l’accordo. Le prescrizioni obbligatorie ai fini di validità sono la presenza di almeno un avvocato per parte e la forma scritta.
“All’inizio era prevista solo per le coppie che di fatto non avevano figli e non vi era nessun tipo di controllo. Se non ci sono figli il P.M. effettua un controllo sulla regolarità e rilascia il nulla-osta; se ci sono figli minori, affetti da grave handicap, incapacità grave o economicamente non autosufficienti il P.M. valuta che l’accordo corrisponda all’interesse del figlio e rilascia l’autorizzazione – spiega l’avvocato Roberta Trusso – In presenza di figli bisogna informare dell’importanza dei figli di trascorrere tempi adeguati con i propri genitori. Non bisogna dimenticare la questione prettamente affettiva di uno dei coniugi o di entrambi che potrebbero instaurare dinamiche genitoriali contrastanti anche se vogliono raggiungere un accordo. Hanno un rapporto obbligato perciò l’avvocato deve spiegare bene la situazione. La negoziazione è assistita ma possono essere inserite ulteriori trascrizioni per proposte della controparte e ulteriori indicazioni utili per l’accordo, come l’obbligo per il mantenimento. La responsabilità contrattuale nasce in caso di inadempimento alle prescrizioni contenute nella convenzione di negoziazione assistita, che è un contratto a tutti gli effetti. Vi sono clausole molto precise. Le clausole di scioglimento devono essere espresse in modo in equivoco. Se non avviene la comunicazione allo stato civile nei 10 giorni successivi alla comunicazione con cui il P.M. autorizza l’accordo l’avvocato è passibile di sanzione da 2.000 a 10.000 euro comminata dal Comune competente.La comunione legale si scioglie dalla data certificata riportata nell’accordo di separazione conseguito a negoziazione assistita. Cosa succede se le parti cambiano idea quando il documento arriva in procura? Se entrambe le parti cambiano idea quando l’accordo sottoscritto è al vaglio della procura l’iter procedimentale si ferma; se a mutare idea è una sola non cambia nulla”.
“A seguito dello svolgimento di una procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia, l’accordo raggiunto, autorizzato dal PM, prevedeva alcuni trasferimenti immobiliari tra i due coniugi. In particolare si prevedeva il trasferimento, dal marito alla moglie, della metà indivisa della casa coniugale, nonché, a conguaglio, il trasferimento, di una casa di proprietà della moglie, da parte di questa a favore del marito. Il competente Conservatore dei Registri Immobiliari procedeva però alla trascrizione con riserva – dice l’avvocato Leonardo Verrando – Il conservatore nutriva dubbi sulla validità di una copia la cui conformità all’originale è attestata da un soggetto non abilitato per legge alla custodia dell’atto stesso, invocando quindi l’applicazione alla fattispecie dell’art. 5, comma 3, D.L. 132/2014 (conv. con mod. in L. 162/2014) secondo cui “Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Il convegno, che era il secondo appuntamento di AIAF a Ventimiglia, è stato organizzato dalla sezione Sanremo-Imperia dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, dalla sezione di Imperia del Foro Immobiliare e dall’Associazione di avvocati immobiliaristi, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia. E’ stata una buona possibilità di aggiornamento non solo per gli operatori del diritto, ma anche per tutti i cittadini presenti. Hanno preso parte anche il vicesindaco Silvia Sciandra e l’avvocato Pio Guido Felici.