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La “Cms”, il tormentone ad una svolta, “Riaffermata la tesi inclusiva”, parte 3

16 luglio 2017 | 09:14
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La “Cms”, il tormentone ad una svolta, “Riaffermata la tesi inclusiva”, parte 3

GENT.MI

UTENTI AZIENDALI

COME TERZA PARTE DEL PRECEDENTE ARTICOLO MI RIFERISCO ALLE SENTENZE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2016 – n. 12965Anno 22-6-2016 e n. 22270 del 3-11-2016 – E SULLA QUESTIONE DELLA CMS SE RIENTRI O MENO NEL CALCOLO DEL TEG COME DA ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA ANTERIORMENTE AL 2009 E AL DECRETO LEGISLATIVO “dall’art. 2-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ed invero, vi si legge, “La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.”

PER CHI HA LA MEMORIA CORTA FU’ NECESSARIO UN INTERVENTO LEGISLATIVO PER EFFETTO DI UN’ALTRA SENTENZA DI CASSAZIONE CHE I DUE ARRESTI RECENTI DELLA CORTE NON CITANO la n. 870-2006 ASSESTAVA UN ALTRO DURO COLPO ALLA USURAIA PRASSI BANCARIA DI APPESANTIRE I TASSI BANCARI CON LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (C.M.S.), CHE SI ANDAVA AD AGGIUNGERSI AL GIA’ ALTO COSTO DEL CREDITO CON IL CALCOLO COMPOSTO

LA Sentenza aveva dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma con carattere di corrispettivo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione (del cliente) una determinata somma e per un tempo determinato , ciò discende che essa va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione della banca (ad esempio cinquemila euro), ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (ad esempio duemila euro, se il cliente ne ha utilizzato tremila euro).

La banca, infatti, nel momento in cui assume l’obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ad esempio cinquemila euro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quel determinato utente per la durata dell’affidamento, a prescindere della sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida).

La commissione sul Massimo scoperto non poteva e non può essere considerata nè un interesse, nè un accessorio dell’ interesse, in quanto, se ” l’interesse compensativo è – come enuncia l’art. 820 c.c., 3° c. – il corrispettivo del godimento del denaro altrui, esso non può che far riferimento giorno per giorno (vedi art. 821, 3° c. c.c. ) al capitale effettivamente UTILIZZATO dalla banca al cliente. Dunque, detta clausola é da considerarsi nulla SEMPRE – PRIMA e DOPO IL 2009.

TALE TESI NON E’ STATA CONTESTATA da CASSAZIONE PRIMA CIVILE N. 15461-17 ordinanza del 22-6-17 PRESIDENTE AMBROSIO RELATORE FALABELLA CHE RIAFFERMA LA TESI INCLUSIVA ANCHE ANTERIORMENTE AL 2009 COME STABILITO dalla n. 572-12 DELLA CORTE D’APPELLO DI GENOVA CHE SPIEGHEREMO NEL PROSSIMO ARTICOLO

Antonio La Rocca

ALR Centro Studi Elaborazione Dati

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