Caldo e animali in auto, come comportarsi in caso di urgenza

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Quando viaggiamo con il nostro cane (o altro animale) in automobile, dobbiamo garantire sicurezza e comfort. Il Codice della Strada impone regole ben precise nel trasporto in auto di un animale domestico come, per esempio, quello di tenerlo in un trasportino omologato o nel vano posteriore dell’autoveicolo, in modo da “separarlo” dal conducente e garantire la sicurezza della circolazione. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 84,00 a euro 335,00.
Ma come funziona se dobbiamo assentarci, anche per poco tempo? Possiamo lasciarlo nel veicolo? Se la temperatura è elevata, assolutamente non è possibile lasciare l’animale dentro l’auto perché, anche se con il finestrino abbassato o coperto dall’ombra, l’interno dell’abitacolo diventa nel giro di pochissimo tempo un vero e proprio forno: specialmente in tarda primavera e in estate può raggiungere in pochi minuti i 50/60 gradi, condannando il nostro quattro zampe a morte certa. Molti regolamenti per la tutela e il benessere degli animali, impongono il divieto di detenzione di un animale all’interno del veicolo: la città di Roma, o legale per esempio, prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”. In caso di violazione, scatta una sanzione pecuniaria elevata, da 200,00 euro fino a ben 500,00 euro.
Ma attenzione, tenere un animale in un veicolo fermo, al caldo, può configurare anche un reato. Così, per esempio, la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 2015, ha confermato la condanna alla pena di 1.100,00 euro di ammenda, nei confronti di due persone, per la violazione dell’art. 727 c.p., ossia per il reato di abbandono e di detenzione incompatibile di un animale. Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti di polizia municipale erano stati contattati da dei cittadini per la presenza di un cane di razza beagle all’interno di un’autovettura con temperatura esterna di 30 gradi. Il povero cane aveva attirato i passanti con il proprio abbaiare, manifestando il proprio malessere, trovandosi all’interno di un’auto con temperatura elevatissima e, pertanto, soffrendo. Ancora, la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 2008, ha confermato la condanna del proprietario di un cane per averlo tenuto nell’automobile, parcheggiata al sole a una temperatura troppo alta: comportamento, a parere dei giudici, condannabile anche senza la volontà di infierire sull’animale o che questo riportasse una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. La legge non ammette ignoranza e, soprattutto, ogni anno vengono effettuate diverse campagne informative sull’argomento, dando la possibilità di conoscere le conseguenze di un tale gesto.
Come comportarci? Se ci imbattiamo in un cane, o qualsiasi altro animale, chiuso in un veicolo al caldo, per prima cosa è bene accertarsi se il proprietario del cane si è assentato per un attimo ed è nelle vicinanze, e richiamarlo subito per liberare il quattro zampe. In caso di esito negativo, abbiamo il diritto di contattare immediatamente la forza pubblica per intervenire, accertare la situazione e salvare l’animale, denunciando il relativo detentore per abbandono e detenzione non idonea. È consigliabile avere dei testimoni, scattare foto o girare video, per provare le condizioni di salute dell’animale e chiedere anche l’intervento di un medico veterinario in caso di necessità. Qualche considerazione giuridica sulla necessità di rompere il finestrino. Se non è possibile ottenere l’intervento tempestivo delle autorità e il cane (o l’animale) è palesemente in pericolo, il soccorritore che rompe il finestrino, può essere ritenuto responsabile per danneggiamento del veicolo? Alla luce delle decisioni giurisprudenziali citate e tenuto conto della consolidata cultura che ritiene l’animale un essere “senziente”, in caso di contestazione per danneggiamento del veicolo, risulterebbe possibile invocare lo stato di “necessità”, dettato appunto dall’evitare sofferenza, lesioni o morte di un animale. Ancora, grazie agli strumenti processuali attualmente disponibili nel nostro ordinamento, si potrebbe tentare di ottenere la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, lasciando al Giudice la decisione finale. Meglio un finestrino rotto, riparabile, che una vita spezzata, ma è nostro diritto, e dovere, insistere prima di tutto per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.
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