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Anatocismo e usura, la “Cms” il tormentone ad una svolta, parte 2

2 luglio 2017 | 19:24
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Anatocismo e usura, la “Cms” il tormentone ad una svolta, parte 2

GENT.MI

UTENTI AZIENDALI

COME SECONDA PARTE DEL PRECEDENTE ARTICOLO MI RIFERISCO ALLE SENTENZE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2016 – n. 12965  Anno 22-6-2016 e n. 22270 del 3-11-2016 – E SULLA QUESTIONE DELLA CMS RIPRENDENDO LA PARTE FINALE DEL PRECEDENTE NOSTRO ARTICOLO “La cms non e’ un imposta ne’ una tassa” EX ART 644 CP INCLUSO IN ART. 1 LEGGE 108-96 , norma MAI PIU’ MODIFICATA NEANCHE dall’art. 2-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ed invero, vi si legge, “La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.”

NON SI CAPISCE QUINDI QUALE PORTATA INNOVATIVA ABBIA, la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

posto che la legge non e’mai cambiata, sono “…esclse imposte e tasse…”

La cms non e’una imposta ne’ una tassa.

 Eppure osserva il collegio:

“11. Al di là della revisione critica cui la dottrina ha sottoposto le riportate pronunce, osserva il Collegio che non è affatto pacifico che la legge n. 2 del 2009 integri gli estremi di una norma di mera interpretazione autentica dell’art. 644 cod. peri., conclusione cui potrebbe invero giungersi solo ove si ritenesse che la medesima legge abbia voluto operare direttamente sulla norma del codice, chiarendo il significato da attribuire ai concetti di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” indicati al comma quarto del cit. art. 644 cod.pen. Ma tale circostanza non è univocamente traibile dal testo della norma del 2009. Mentre è chiaro che se si accede all’opzione della natura meramente interpretativa della legge n.2 del 2009, allorché essa si limita a scegliere fra le diverse letture delle nozioni ivi indicate, cioè fra l’esclusione o l’inclusione della CMS dal computo del TEGM, non sorgerebbero molti dubbi circa la necessità di inserire nel calcolo del TEG praticato in concreto dalla banca anche le CMS applicate nel corso del rapporto di conto corrente. E tuttavia appare più plausibile una diversa interpretazione, nel senso di una norma che si limita ad incidere non già sul quarto comma dell’art. 644 cod. pen. bensì sul terzo comma, ovvero su quella “legge che stabilisce il limite oltre il quale i tassi sono sempre usurai’?”

Terzo comma 644 cp che dispone:

“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

E sempre la SC:

“Conclusivamente, ed in accoglimento del terzo motivo, va enunciato il principio, cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, per cui, ribadito che l’art. 1815, co.2, cod. civ., come novellato dalla legge n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, compresa l’apertura di credito in conto corrente e che è nulla, per contrarierà a norme imperative, la clausola ivi contenuta che preveda l’applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, a sua volta la commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM — dal 1997 al dicembre del 2009 — sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM; ne consegue che l’art. 2-bis del d.l. a 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, co. 3, cod. pen., bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare — per il futuro — la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, co.4, cod. pen.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone – ai fini qui di interesse – che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario, come sopra specificato.”

E qui sta’ l’equivoco!

Non ne’ dovevano tenere conto in fase di RILEVAZIONE dei tassi medi in quanto come momento formativo dei tassi medi rilevati sul territorio nazionale la CMS veniva separata nella TRASMISSIONE UNIFORME E OMOGENEA DEI DATI ALLA BANCA D’ITALIA E ALL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI CON UN SECONDO ADDENDO (ONERI / ACCORDATO) PER AVERE UN TASSO MEDIO  PER TIPOLOGIA di FINANZIAMENTO

A CUI SOMMARE IL 50% DELLO STESSO TASSO PER COMPORRE IL TASSO SOGLIA.

IN QUASTA FASE DI RICOGNIZIONE CHE LA LEGGE CONSEGNA ALLA BI EALL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI LA TRASMISSIONE UNIFORME DEI DATO HA COSTRUITO L’EQUIVOCO CHE POTESSE ESSERE UTILIZZATA QUELLA FORMULA PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL DENARO COME RILEVATO DA CAS.PEN 46669 DEL 19 DICEMBRE 2011