Vallecrosia, combustione residui vegetali: tutte le regole nell’ordinanza del sindaco

20 giugno 2017 | 14:06
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Vallecrosia, combustione residui vegetali: tutte le regole nell’ordinanza del sindaco

Vallecrosia. La gestione controllata dei residui vegetali è una pratica agricola importante, volta alla mineralizzazione agricola degli elementi contenuti nei residui stessi. Una pratica che apporta diversi vantaggi, tra cui quello, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Ferdinando Giordano, di “evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti, di sostanze naturali non pericolose e l’inutile intasamento delle discariche”.

Per evitare situazioni di pericolo, però, il sindaco ordina: “Paglia spalti e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati ed alle attività svolte dalle imprese agricole, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute pubblica”, dunque “in  alternativa all’impiego dei residui indicati o all’accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in composti o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali, effettuata nel rispetto delle disposizioni delle case delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti di combustione lecita e non presenta profili di illegalità”.

La combustione controllata dei residui indicati deve avvenire nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

– le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione esclusivamente nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dall’alba alle 10:00 per tutto l’anno;
– durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
– è comunque vietato accedere accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’articolo 59 comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare i materiali r accendere i fuochi in centro abitato o in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni nonché nelle vicinanze o in prossimità di sedi stradali;
– possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 m steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dal fondo in cui sono stati prodotti;
– l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide;
– nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 m dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell’abburciamento;
– nelle fasce adiacenti ad autostrada, ferrovia o altre vie di comunicazione entro una fascia di 50 m non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio incendio;
– le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi e ammendanti;
– In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati, l’attività deve essere proceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o ai carabinieri forestali almeno quarantott’ore prima dell’avvio della prima operazione.