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Caccia, la Corte costituzionale annulla le disposizioni della Regione Liguria “Sono illegittime”

14 giugno 2017 | 17:44
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Caccia, la Corte costituzionale annulla le disposizioni della Regione Liguria “Sono illegittime”

Controlli faunistici di competenza esclusiva degli agenti venatori pubblici e non dei cacciatori privati

Liguria. Con sentenza n. 139 del 23 maggio scorso, depositata oggi, la Corte costituzionale, su ricorso del Governo del febbraio 2016 (dopo un dettagliato esposto delle associazioni per la tutela della fauna: Lac, Wwf, Enpa, Lipu e Lav) , ha annullato 5 disposizioni illegittime in materia di caccia varate dalla Regione Liguria nel dicembre 2015.

A seguito del pronunciamento della Consulta la Regione Liguria è stata sconfitta su tutta la linea, e risultano pertanto annullate cinque disposizioni contenute nella legge regionale 30/12/2015 n. 29; pertanto, fra l’altro:

1) Sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni che abilitano le squadre di cacciatori o altri cacciatori privati (c.d. “selecontrollori) alle operazioni di controllo faunistico diverse dalla caccia vera e propria; pertanto il contenimento del cinghiale (caso tipo) nei periodi di caccia chiusa, e/o nelle aree urbane, o nelle oasi di protezione faunistica, spetta esclusivamente agli agenti venatori pubblici; lo smantellamento parziale delle polizie provinciali, più volte criticato (vedasi i danni prodotti a Genova dall’amministrazione Doria) , si rivela ora un boomerang per la pubblica amministrazione locale; non è possibile sostituire i guardiacaccia pubblici con cacciatori privati per le azioni di contenimento delle specie problematiche per l’agricoltura.

2) E’ da subito vietato abbattere gli ungulati precedentemente feriti, se il loro rinvenimento avviene nelle zone di divieto o nei successivi giorni di “silenzio venatorio” (martedì e venerdì) dei periodi di caccia aperta a daini, caprioli e camosci, poiché le norme regionali avevano forzatamente derogato alla legge statale sulla caccia; in pratica il cacciatore non può recarsi in zone di divieto o in giorni di divieto col fucile o la carabina, per ricercare ed abbattere ungulati precedentemente colpiti il giorno prima.

La Consulta ha dichiarato incostituzionali anche altri due articoli, sui cui la Regione aveva già fatto dietrofront (allenamento cani da caccia in periodo di divieto venatorio, giornate supplementari di caccia vagante a chi sceglie di esercitare la caccia in via esclusiva da appostamento).

“Siamo estremamente soddisfatti del pronunciamento della Consulta, che conferma in toto le tesi da noi più volte esposte preventivamente all’assessore Mai ed al Consiglio regionale, che come al solito ha scientemente approvato disposizioni in plateale contrasto con la normativa venatoria statale”, affermano le associazioni ambientaliste che avevano sollecitato il Governo ad impugnare le norme ora bocciate.