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Sanzione esemplare per l’episodio di razzismo: Don Bosco penalizzato di un punto

9 marzo 2017 | 20:56
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Sanzione esemplare per l’episodio di razzismo: Don Bosco penalizzato di un punto

Insulti razzisti ai danni di Marouf del Quiliano: due partite a porte chiuse e un punto di penalizzazione

Sanzione esemplare del giudice sportivo dopo il deplorevole episodio di razzismo andato in scena sul campo del Don Bosco a discapito del giocatore del Quiliano Marouf.
Le motivazioni, accuratamente argomentate nel comunicato ufficiale, sono gravi: offese razziali da parte di tifosi e di giocatori in campo che anziché essere portatori dei valori di rispetto e di fair play hanno rincarato la dose.

Per il Don Bosco due partite a porte chiuse e un punto di penalizzazione in classifica.

GARE DEL 5/ 3/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/ 3/2017 DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA – QUILIANO A.S.D. Il G.S. premesso che, stando al contenuto del referto arbitrale, al termine della gara – prima del rientro negli spogliatoi – alcuni calciatori appartenenti alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA apostrofavano un calciatore della squadra avversaria con reiterati epiteti gravemente ingiuriosi; che, più precisamente, le espressioni utilizzate dai tesserati del sodalizio DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA possono senza dubbio definirsi discriminatorie ai sensi dell’art. 11 co.1 C.G.S., in quanto costituenti offese per motivi di razza ed etnia; che i soggetti responsabili non sono stati nominativamente individuati dal direttore di gara, ma non vi è alcun dubbio in merito alla loro appartenenza alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA; che il sodalizio deve essere ritenuto responsabile di tali fatti ai sensi dell’art. 11 co. 3 e 4 C.G.S.; che la condotta in parola deve ritenersi di indubbia gravità, non solo per la reiterazione delle espressioni ingiuriose, ma altresì in quanto tale contegno è stato posto in essere dai calciatori, cioè da soggetti i quali, in teoria, dovrebbero essere i principali portatori dei valori di rispetto e fair play alla base di ogni disciplina sportiva, agonistica e non; che il numero di giocatori responsabili di tale comportamento deve reputarsi non ridotto, poiché lo stesso arbitro in referto ha menzionato di aver sentito provenire le ingiurie di cui sopra da parte di un “gruppo di calciatori della società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA”; che, sebbene quella in argomento sia la prima violazione di tal fatta ascrivibile alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA, non può sottacersi come le circostanze sopra emarginate integrino un fatto di “particolare rilevanza” sotto il profilo etico-sportivo e disciplinare, ai sensi dell’art. 11 co. 3 C.G.S.; che, pertanto, non si ritiene equa la sola pena minima prevista dagli artt. 11 co. 3 e 4 e 18 co. 1 lett. e) C.G.S. ma si ritiene doverosa l’applicazione, altresì, della più grave sanzione di cui all’art. 18 co. 1 lett. d) e g) C.G.S.. Ciò premesso, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni: – obbligo di disputare n. 2 (due) partite a porte chiuse; – penalizzazione punti 1 (uno) in classifica.