Graduatorie dei dipendenti del Casinò di Sanremo, lo Snalc scrive alla Procura Regionale della Corte dei Conti

20 febbraio 2017 | 13:19
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Graduatorie dei dipendenti del Casinò di Sanremo, lo Snalc scrive alla Procura Regionale della Corte dei Conti

“Le graduatorie erano state pubblicate in data 8.7.2016 e avrebbero dovuto dispiegare la loro efficacia per il termine di 18 mesi”

Sanremo. Lettera del Sindacato Snalc del Casinò di Sanremo al sindaco Alberto Biancheri, alla stessa Spa di gestione ed anche alla Procura Regionale delle Corte dei Conti di Genova, in relazione alle graduatorie dei dipendenti e le assegnazioni di mansioni e livelli retributivi, per i posti necessari da ricoprire dopo la cessazione di altri rapporti di lavoro:

“La scrivente organizzazione sindacale fa presente che in data 24.2.2016 fra la Casinò S.p.A. era stato siglato un accordo sindacale che prevedeva quanto segue:

a) l’applicazione nelle selezioni delle procedure dei criteri e dei punteggi individuati nell’art. 16 CCL;
b) la istituzione sulla base delle risultanze delle selezioni di una graduatoria con validità di 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione degli esiti della selezione;
c) l’utilizzazione della graduatoria, durante il periodo di sua validità, per l’assegnazione delle mansioni e del livello retributivo e normativo, in relazione ai posti che si rendessero necessari ricoprire a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro successive all’espletamento delle selezioni e per l’assegnazione temporanea delle mansioni per assicurare la funzionalità dei servizi utilizzando i soggetti ricompresi nella graduatoria medesima fermo restando il mantenimento dei requisiti posseduti all’atto della selezione e che hanno concorso alla formazione della graduatoria.

Pochi mesi dopo la conclusione di tale accordo sindacale, in data 26.10.2016, con apposito ordine di servizio, il direttore generale di Casinò S.p.A. comunicava che “facendo seguito alle conclusioni scaturite dagli incontri con i segretari delle OO.SS.”, di avere redatto “una lista di dipendenti suddivisa nei differenti ruoli dalla quale appare la posizione di ciascuno calcolata sui quattro parametri previsti dall’art. 15 del CCL vigente e precisamente: anzianità, presenze in servizio, professionalità e demeriti”.

L’adozione di questa nuova graduatoria, che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal direttore generale non ha trovato alcun consenso da parte della nostra organizzazione, contraddice il contenuto del citato accordo sindacale del 24.2.2016.

A seguito di quell’accordo sindacale, erano state esperite nel ruolo giochi le selezioni per cinque ispettori, due cassieri, nove capitavolo e sedici sottocapitavolo.

Le graduatorie erano state pubblicate in data 8.7.2016 e, come previsto espressamente dall’accordo sindacale, avrebbero dovuto dispiegare la loro efficacia per il termine di 18 mesi: durante tale arco temporale, sempre secondo l’accordo, avrebbero dovuto essere utilizzate per l’assegnazione temporanea delle mansioni in ipotesi di necessità aziendali.

L’ordine di servizio in data 26.10.2016, contraddicendo il contenuto dell’accordo sindacale, allarga arbitrariamente il numero dei soggetti utilizzabili per l’assegnazione temporanea a mansioni superiori.

Considerato come storicamente si siano sviluppati plurimi contenziosi da parte di lavoratori temporaneamente assegnati a mansioni superiori, per periodi di tempo che legittimano questi ultimi a richiedere in sede giudiziale l’accertamento del diritto alla qualifica superiore, l’arbitrario ampliamento della platea dei soggetti cui attingere per l’assegnazione temporanea a mansioni superiori, risulta evidentemente potenziale fattore di stimolo all’apertura di nuovi contenziosi, con intuibili danni economici per l’azienda.

Atteso ciò, considerato come la violazione dell’accordo sindacale del 24.2.2016 potrà essere oggetto di iniziativa giudiziaria autonoma da parte della scrivente organizzazione sindacale, si vuole sottolineare, in questa sede, come, al di là della violazione eclatante dei diritti sindacali, il comportamento della direzione aziendale risulti manifestamente censurabile anche sotto il profilo della corretta gestione delle risorse economiche.

Sotto questo profilo, appare opportuno svolgere qualche riflessione. Il rapporto di lavoro alle dipendenze di società a totale partecipazione pubblica, è ormai diventato una sorta di tertium genus rispetto al lavoro privato ed a quello pubblico: nel senso che, pur rivestendo i soggetti in parola le forme giuridiche della S.p.A. la disciplina del rapporto, soprattutto per quanto concerne la sua costituzione, ma anche per quanto riguarda taluni aspetti della gestione del rapporto, risulta largamente influenzata dalla disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Sul punto, si deve segnalare come sia intervenuto, in modo stringente, l’art. 18 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modifiche nella Legge 6.8.2008 n. 133, il quale prevede espressamente che le società a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

Appare evidente come la materia del reclutamento del personale, risulti assolutamente diversa da quella della mobilità interna verticale: tuttavia, il richiamo alla normativa citata, ci consente di sottoporre all’attenzione dell’azionista unico di Casinò S.p.A. il rilievo di come la gestione dell’azienda in oggetto, finisca con il coinvolgere risorse pubbliche e quindi, indirettamente, rivestire problematiche anche di finanza pubblica e conseguentemente di danno erariale.

Pertanto, le condotte della direzione aziendale finalizzate a produrre situazioni conflittuali con i dipendenti, con particolare riferimento alla materia in oggetto, vale a dire la mobilità verticale interna, non possono non interessare l’azionista, il quale dovrà necessariamente esprimersi a prendere posizione su aspetti di gestione aziendale così delicati.

Nell’attuale momento di crisi dell’Azienda, crisi che riguarda tutto il settore delle Case da gioco, ma con particolare incidenza coinvolge Casinò di Sanremo, non sembra che le scelte sopra indicate della direzione aziendale risultino ispirate a criteri gestionali lungimiranti“.