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Al via ai saldi invernali, Camonita: “Ma qualcuno ci crede ancora?”

5 gennaio 2017 | 12:55
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Al via ai saldi invernali, Camonita: “Ma qualcuno ci crede ancora?”

“I saldi devono essere veramente “saldi” della merce che si ha in negozio”

Imperia.“La stagione saldi ormai non ha senso. Molti negozi non oppongono alcuna resistenza alla richiesta dei clienti di sconti sulla merce acquistata, molti altri li praticano pur senza poterli pubblicizzare in vetrina, mentre è sempre più di moda l’invio di sms ed email ai clienti che hanno rilasciato i loro dati personali, che li informano degli sconti riservati solo per loro” – affermaAssoutenti-Imperia.

“Metodi come altri per aggirare la normativa e di fatto scontare i prezzi in qualsiasi mese dell’anno. Ma conviene al commercio barricarsi dietro la parola “saldi”, quando è ormai possibile comprare la stessa merce da loro venduta con qualche clic sulla rete? Non vi è dubbio – conclude Camonita – che il mondo è cambiato e che la stagione dei saldi non abbia più alcun senso. Un tempo, erano solo i consumatori a chiedere prezzi scontati tutto l’anno, oggi sono gli stessi negozianti a pensarla così. Rimane da convincere il legislatore, evidentemente rimasto indietro di qualche decennio”.

Ecco i consigli per acquisti sicuri e consapevoli:

1. Ricordatevi di conservare sempre lo scontrino! I capi acquistati con i saldi possono essere cambiati per difetto di conformità, come stabilisce il D.lgs n. 24/2002, se il consumatore denuncia  “al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”. Attenti quando vi dicono che “la merce acquistata in saldo non può essere cambiata”;

2. Attenzione agli sconti maggiori del 50%, potrebbero indicare merce non del tutto nuova (magari utilizzata per l’ esposizione) o prezzi iniziali alterati:

3. La merce che può essere soggetta a saldo, è solo quella relativa alla collezione della stagione che sta finendo  e non alle scorte di magazzino;

4. Il cartellino della merce in saldo deve riportare obbligatoriamente il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale e soprattutto, secondo il Dlg n. 114/98 il prezzo deve essere inoltre esposto “in modo chiaro e ben leggibile”;

5. Il negoziante non è obbligato a farvi provare i capi di abbigliamento;

6. Se il negozio espone l’adesivo che consente ai clienti di pagare con bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare questa forma di pagamento anche per i saldi e a non applicare un sovrapprezzo per il servizio.
Inoltre, è utile sapere che i negozianti:

– sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
– sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;
– possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.

Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale.