Imu non dovuta per i bagni marini con strutture removibili, pronta una valanga di ricorsi

27 dicembre 2016 | 16:02
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Imu non dovuta per i bagni marini con strutture removibili, pronta una valanga di ricorsi

Un provvedimento accolto con interesse dalla Fiba: “Aiuteremo i soci nelle cause”

Imperia. Una sentenza emessa dalla commissione tributaria apre la strada ad una valanga di ricorsi da parte dei gestori dei bagni marini della Riviera Ligure come del resto della regione. In sostanza secondo non sono soggetti ad accatastamento, e quindi non devono pagare l’Ici/Imu, gli stabilimenti balneari costituiti da strutture di facile rimozione. “Soldi che molti Comuni sia della provincia di Savona che della provincia di Imperia hanno incassato indebitamente -dice apertemente Gianmarco Oneglio, membro della giunta regionale di Fiba balneari legata alla Confesercenti – È una sentenza importante che abbiamo accolto con soddisfazione. Ora la palla passa a noi. La nostra associazione di categoria è pronta a sostenere i colleghi che vogliono presentare ricorso dopo aver pagato le tasse indebitamente richieste dai Comuni”.

La sentenza della Commissione tributaria regionale è la numero 1295 del 15 novembre 2016 e diffusa in questi giorni dalle associazioni di categoria e dal canale di riferimento Mondo Balneare. Riguarda appunto l’accatastabilità degli stabilimenti e alla relativa imposta comunale sugli immobili. La sentenza ribadisce che il manufatto balneare va accatastato, e quindi gli si può applicare l’Ici/Imu, sono in caso di collocazione di opere stabili, poiché è questo l’elemento oggettivo sul quale basarsi per stabilire l’obbligo o meno di pagare l’imposta. La pronuncia ha avuto origine da un ricorso avanzato da una società concessionaria di uno stabilimento balneare, la quale si era opposta all’accatastamento in categoria D/6 proposto dall’Agenzia del territorio.

Il concessionario sosteneva che il suo stabilimento non doveva essere accatastato poiché mancava il requisito di stabilità delle opere, correlato all’obbligo per il concessionario stesso di rimuovere le strutture al termine di ogni stagione balneare. Di conseguenza la Commissione provinciale, accogliendo il ricorso introduttivo, ha annullato l’avviso di accertamento rilevando sia un errore nell’attribuzione della categoria D/6 (ritenuta attribuibile agli impianti sportivi), sia una motivazione carente nella determinazione della rendita. La sentenza di primo grado è stata appellata dall’Agenzia del territorio, arrivando alla pronuncia dello scorso 15 novembre che dà nuovamente ragione al concessionario balneare. “Crediamo quella sentenza sia giusta e meritevole di tutta la nostra attenzione -ribadisce Oneglio-Ecco perché i nostri associati possono presentare ricorso appoggiati dalle nostre strutture attive sul territorio regionale”.