#allertarossa in Riviera, dobbiamo o non dobbiamo andare a lavorare? Risponde il legale

24 novembre 2016 | 16:08
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#allertarossa in Riviera, dobbiamo o non dobbiamo andare a lavorare? Risponde il legale

L’avvocato Grappiolo spiega come devono comportarsi privati e dipendenti in caso di cattive condizioni meteo

Imperia. Causa il peggioramento delle condizioni meteo e la conseguente diramazione dell’allerta rossa, i Comuni dell’imperiese hanno varato una serie di disposizioni volte a tutelare l’incolumità dei cittadini. Chiusi quindi tutti gli istituti scolastici – siano essi pubblici, paritari o privati -, le strutture sportive, i giardini e gli uffici a carattere pubblico, con l’esenzione, in quest’ultimo ambito, di ospedali e organi di sicurezza.

Ma come devono comportarsi in questo caso i privati? Devono esonerare i loro dipendenti dallo svolgere la normale prestazione lavorativa? Oppure no? E in tal caso, può il lavoratore rifiutarsi legittimamente? Lo abbiamo chiesto a Edilio Grappiolo, avvocato dello studio Roggeri & Grappiolo a Arma di Taggia.

“Dipende – risponde il legale – L’articolo 2087 del Codice civile, intitolato Tutela delle condizioni di lavoro, onera il datore di lavoro di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.  Quindi lo vincola a proteggere l’incolumità del proprio dipendente, adottando tutte le misure di protezione medie. Dal canto suo, il lavoratore, qualora sia davvero a rischio e il datore di lavoro non abbia adottato i necessari strumenti di protezione, può legittimamente rifiutare di svolgere la propria prestazione lavorativa”.

E prosegue: “Quanto detto però deve essere arricchito con le disposizioni dell’articolo 1460, intitolato Eccezione di inadempimento, per il quale nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede. La Cassazione, confermato tale impostazione, vincolando la legittimità del rifiuto alla contemporanea concorrenza di due requisiti: 1) l’inadempimento del datore di lavoro deve essere cronologicamente anteriore e tanto grave da giustificare, proporzionalmente, la reazione del lavoratore, tenuto conto dei rispettivi obblighi, del tipo di lavoro e di tutte le circostanze del caso – es. lavori pericolosi, in cui il rischio si può solo contenere ma non escludere del tutto – ; 2) il rifiuto non deve essere pretestuoso  ma dev’essere dettato da motivi coerenti col generale dovere delle parti di comportarsi secondo reciproca correttezza”.

“Infine – conclude Grappiolo – quando il rifiuto del lavoratore è dipeso da un grave inadempimento del datore di lavoro, al primo spetta la retribuzione anche per il tempo non lavorato”.

Un caso di “inadempimento” nei confronti di lavoratori e soprattutto cittadini si sta tenendo proprio in queste ore. Al momento, a seguito delle condizioni meteo, infatti, l’unico mezzo di trasporto pubblico garantito è quello ferroviario; ma, come lamenta il Comitato utenti di Trenitalia del ponente, i prefetti non hanno ancora preso una decisione circa il rinvio dello sciopero previsto per la giornata di domani.