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Fideiussioni in tema di mutuo ipotecario e di responsabilità contrattuale

11 ottobre 2016 | 09:50
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Fideiussioni in tema di mutuo ipotecario e di responsabilità contrattuale

Per contatti inviare mail a : redazione@riviera24.it

Buongiorno,

mi chiamo Pietro e sette anni fa sono diventato presidente di un’associazione no-profit con scopo di natura sociale, per poi ritirarmi quattro anni fa. All’epoca condividevo e sostenevo le iniziative supportate dall’associazione e viste le disastrate finanze in cui versava la stessa e la necessità di fondi, atti a perseguire gli scopi associativi, ho provveduto a richiedere un prestito ad una banca, con piano di rientro ventennale, fornendo una mia fideiussione personale.

La fideiussione era volta a garantire il corretto rientro nei confronti della banca ed è stata limitata a cinque anni, ossia tre anni di durata del mio mandato, oltre a due anni dalla cessazione della carica. Sino a due anni fa, la restituzione della somma richiesta alla banca è stata regolare.

Successivamente pare che ciò non sia più avvenuto e, pertanto, l’anno scorso la banca si è determinata a richiedere a me la somma residua, dato che l’associazione non pagava più. Sono preoccupato per la situazione, dato che ricevo continue minacce di pignoramenti da parte della banca. Io penso di non dovere nulla e vorrei avere da Lei un parere in merito.

Grazie.

Egr. Sig. Pietro,

ho letto con interesse la Sua richiesta e posso dire che, al fine di verificare la legittimità della richiesta avanzata dalla banca, con cui anni fa ha avuto rapporti, sarà necessario fare una prima disamina dell’istituto della fideiussione, fissandone i contorni.

A mente del codice civile e, più precisamente dell’art. 1936 “ é fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.

Si tratta, pertanto, di un contratto tipico, in virtù del quale un soggetto (c.d. Fideiussore), impegnandosi personalmente nei confronti di un altro soggetto (c.d. Creditore) garantisce con tutte le sue sostanze (beni mobili e immobili) l’adempimento dell’obbligazione principale da altri assunta.

Per tale ragione, il rapporto predetto ha carattere necessariamente bilaterale (creditore e fideiussore), atteso che a mente del comma 2 dell’art. 1936 c.c. “ la fideiussione é efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Mediante il contratto in esame (fideiussione), il garante si obbliga in solido con il debitore principale al pagamento del debito.

L’obbligazione in parola, tuttavia, si caratterizza per essere accessoria, rispetto a quella principale, di tal ché, a mente dell’art. 1939 c.c., l’eventuale invalidità o il venir meno dell’obbligazione principale produce effetti anche riguardo al garante.

Per mero tuziorismo, tale istituto va, poi, distinto dalla c.d. espromissione, figura prevista ex art. 1272 c.c., in quanto solo quest’ultima prevede il mutamento del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che resta unico, mentre nel caso che ci occupa si tratta, come detto, di una garanzia accessoria fornita da un soggetto terzo, il quale si obbliga a garantire l’obbligazione del debitore principale.

Veniamo ora al caso concreto.

Se da un lato, é vero che Lei, in qualità di amministratore dell’associazione, si é impegnato a garantire personalmente la restituzione del credito fornito dalla banca, é pur vero che tale obbligo sia stato limitato per un tempo inferiore alla durata del contratto di mutuo principale.

Il termine, infatti, é stato stabilito in anni tre (durata del mandato da presidente), nonché ulteriori due anni, successivi al venir meno dell’incarico di presidente dell’associazione.

Per prima cosa, occorre verificare se tale pattuizione possa ritenersi valida ed efficace.

Sul punto il codice civile prevede all’art. 1941 comma 1 che “ la fideiussione non può eccedere ciò che é dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose” ed, ancora, al comma 2 che la fideiussione “ può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose”.

Ove, come previsto al terza comma dell’art. 1941 c.c., la fideiussione venga prestata a condizioni più onerose per il soggetto garante, essa risulterà valida nei limiti dell’obbligazione principale.
E’ fuor di dubbio che la clausola temporale, relativa alla fideiussione prestata, non comporta minimamente, nel caso di specie, alcun maggior aggravio per la Sua persona.

Anzi, limitando temporalmente la fideiussione a cinque anni totali, a fronte dei venti stabiliti per l’obbligazione principale, é di tutta evidenza che la stessa non corrisponda alla vigenza temporale del piano di rientro stabilito con l’istituto bancario.

Sul punto si é, altresì, espressa la Corte di Cassazione ( Sent. n. 27531/2014 Sez. III), la quale ha avuto modo di ribadire che “ in tema di mutuo ipotecario e quindi di responsabilità contrattuale, la fideiussione può essere prestata per una durata minore a quella del rapporto principale garantito: l’esposizione soggettiva del fideiussore é, infatti, oggettivamente circoscrivibile e ciò onde conservare uno stato di equilibrio ex lege del rapporto debitore-creditore. E’, così, legittima e va confermata la sentenza di merito con cui, accertati la liceità della fideiussione e la relativa validità temporale minima e consistente, l’interpretazione giudiziale secundum legem della stessa, nonché il rispetto del piano di ammortamento e quindi l’assenza di alcun impedimento durante il periodo di vigenza della medesima fideiussione, venga dichiarato inefficace il pignoramento immobiliare sulla cui base venga, poi, dichiarato altresì inefficace, in altra sede (e di gravame) anche il relativo precedente precetto”.

In altri termini, constatata la validità della fideiussione prestata a suo tempo, la validità temporale della stessa ( cinque anni in totale, a fronte di un mutuo con ammortamento ventennale) e, fatto non meno importante, il rispetto, nel periodo di vigenza della stessa, del piano di rientro concordato, é da escludersi che la banca possa, in oggi, richiederLe il pagamento della parte residua di mutuo.

Conseguentemente la pretesa avanzata dalla banca si appalesa come illegittima, come tutti gli eventuali atti conseguenti.

Non solo, un’eventuale ed illegittima azione intrapresa dalla banca nei suoi confronti, ivi compresi i numerosi solleciti intimidatori, anche in punto di segnalazione al CRIF, comporteranno a suo favore, una volta ottenuta sentenza favorevole, il diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito, sia nella sua accezione materiale che morale.
Cordiali saluti.

Abogado Fonte Luca
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