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Abbandonata dal padre della figlia, è possibile un risarcimento dopo tanto tempo?

13 settembre 2016 | 10:19
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Abbandonata dal padre della figlia, è possibile un risarcimento dopo tanto tempo?

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Buongiorno,

venticinque anni fa ho avuto una figlia da un uomo sposato.

Lui appena saputo che ero in stato interessante mi ha abbandonata, pur sapendo senza ombra di dubbio che era sua, anche perché non voleva che la sua famiglia sapesse la cosa.

Ho deciso, pertanto, di crescere da sola mia figlia, senza che lei avesse mai conosciuto suo padre.

Oggi, ormai grande e laureanda in psicologia, mi ha chiesto di conoscere il nome del mio ex compagno perché vuole avere un rapporto con il padre e chiedergli un risarcimento per questa sua assenza, protratta per anni.

Vista la situazione, anche io vorrei chiedere a quell’uomo la restituzione di parte delle spese sostenute, in questi anni, a favore  di mia figlia.

Possiamo ottenere quanto ci spetta, nonostante siano passati tutti questi anni?

Grazie

Gent.ma sig.ra,

al fine di accertare se Lei e sua figlia possiate, in oggi, avanzare qualche pretesa anche di ordine economico/risarcitorio, nei confronti del padre/compagno assente, occorre, in via preliminare, chiarire che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e maggioritario, il diritto al regresso delle spese affrontate in adempimento dei doveri connessi alla genitorialità presuppone la sussistenza del riconoscimento o del giudicato sullo status di figlio (in tal senso Cass. Civ. n. 27653/2011).

Ai sensi dell’art. 269 c.c., comma 1, infatti, “ la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarati nei casi in cui il riconoscimento é ammesso”.

E’ il comma 2 del presente articolo a prevedere, poi, che la prova di paternità e/o maternità possa essere fornita con ogni mezzo, salvo l’unica eccezione prevista al comma 4 e cioé “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.

Dai fatti che mi ha raccontato, nel caso di specie non si tratta semplicemente di una affermazione relativa alla relazione amorosa intercorsa, ma vi sono altri elementi che fanno ritenere, senza ombra di dubbio, che sua figlia sia stata effettivamente concepita con quell’uomo e che lo stesso ne fosse a conoscenza.

Viste queste circostanze, ritengo che sarà alquanto facile ottenere un accertamento giudiziale di paternità, con la conseguenza che il presunto padre dovrà assumere nei confronti della figlia tutti i diritti e doveri scaturenti dalla qualità di genitore.

A tal proposito, l’art. 147 c.c., nonostante faccia un espresso richiamo ai coniugi, in virtù del venir meno di ogni distinzione tra tra figli legittimi e naturali, estende la sua applicazione anche ai figli nati fuori dal matrimonio, per quanto riguarda i relativi obblighi genitoriali.

Con la conseguenza che spetta ai genitori, sposati  o meno, l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto ex art. 315 bis c.c..

Come si evince dal suo racconto, il padre di sua figlia, una volta accertata la sua genitorialità, non potrà in alcun modo esimersi dall’adempiere ai suoi obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione.

Nessun rilievo può avere, poi, la circostanza che sua figlia sia maggiorenne e studentessa universitaria laureanda.

Ciò in virtù del fatto che l’art. 337 septies c.c., statuisce, infatti, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.

Atteso che, nel caso in oggetto sua figlia non ha nemmeno completato gli studi, essendo ancora studentessa universitaria, il giudice ben potrà disporre, a carico del padre, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della stessa, da versarsi anche successivamente al conseguimento della laurea.

Vengo ora a prendere in considerazione la questione attinente al rimborso delle spese affrontate da Lei, in via esclusiva, per il mantenimento di sua figlia, a far data dalla sua nascita.

Sul punto occorre dire che, secondo un orientamento ormai costanze ( in tal senso Cass. Civ. n. 22506/2010) “l’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa di filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito ex art. 1299 c.c.”.

Da tale pronuncia discende, quindi, che il genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento dei figli possa chiedere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla loro nascita fino al riconoscimento giudiziale della filiazione, esperendo un’azione di regresso es art. 1299 c.c. nei confronti dell’altro genitore.

Sul punto occorre, tuttavia, fare alcune precisazioni.

E’ pur vero che Lei, alla luce della sentenza richiamata, ha tutto il diritto di richiedere il pagamento delle somme versate, anche per conto del padre assente, tuttavia, non é certo che questo diritto sia ancora azionabile in oggi, almeno nella sua totalità, avuto riguardo all’età di sua figlia.

Sulla questione la Suprema Corte ( in tal senso Cass. Civ. n. 5652/2012) ha avuto, infatti, modo di precisare che “ viene in considerazione la tesi secondo cui il riconoscimento della paternità, o, come sembra di capire, quanto meno la proposizione della relativa domanda, costituiscano il presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione del rapporto di filiazione. Tale assunto è all’evidenza infondato, in quanto contrastante con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorchè la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza”.

In altri termini, il diritto di regresso, scaturente dal rapporto di solidarietà che lega entrambi i genitori, nasce dal concepimento del figlio e non dal suo riconoscimento.

La conseguenza é che, trattandosi di una obbligazione di natura solidale tra genitori, la relativa azione viene a prescriversi in dieci anni.

Per quanto concerne la determinazione del “quantum” dovuto, tenuto conto delle limitazioni temporali sopra richiamate, va precisato che  lo stesso non può e non deve essere determinato sulla base dell’importo stabilito, per il futuro, nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato.

Ciò, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti e provati in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza, però, prescindere da valutazioni, in ordine alle condizioni economiche del soggetto adempiente, in ordine alle condizioni economiche di entrambi i genitori al momento del concepimento e di conseguenza anche in merito al tenore di vita che il figlio ha diritto di fruire anche avuto riguardo alle sostanze dei genitori.

Come ben evidenziato, riguardo al rimborso delle spese sostenute, devono essere prese in considerazione una miriade di varianti, che connotano caso per caso.

Chiarito ciò, occorre, a questo punto, prendere in considerazione l’ultima richiesta avanzata da sua figlia, ossia la possibilità di chiedere ed ottenere un risarcimento per l’assenza del padre.

Riguardo alla questione, va richiamato quanto previsto dall’art. 2043 c.c., secondo cui “ qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Affinché possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno, occorre, quindi, che concorrano essenzialmente tre presupposti: sussistenza di un fatto illecito, conseguenza di un danno ingiusto ed in ultimo un nesso causale tra condotta illecita e danno.

Con riferimento alla questione trattata va, quindi, verificato se la totale assenza di un padre nella vita di una figlia, della quale era da sempre conosciuta l’esistenza, sia idonea a configurare l’ipotesi prevista dall’art. 2043 c.c..

La risposta non può che essere positiva e sul punto si é espressa, altresì, la Giurisprudenza (in tal senso Cass. Civ. n. 16657/2014), secondo cui “ la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti e dar luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.”.

Concludendo, Sua figlia a seguito dell’azione di riconoscimento di paternità, avrà diritto al mantenimento (fino alla sua indipendenza economica) e al risarcimento del danno consistente nella perdita della figura paterna, mentre Lei avrà diritto unicamente ed in misura ridotta, oltre che pro quota, alla corresponsione in regresso delle somme versate nel corso degli anni, tenuto conto della prescrizione decennale per ogni singola spesa effettuata.

Cordiali saluti.

Abogado Fonte Luca

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