Quale disciplina fiscale e contributiva si deve applicare ad un cittadino italiano, residente in Austria, dipendente di una azienda italiana?

1 agosto 2016 | 09:53
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Quale disciplina fiscale e contributiva si deve applicare ad un cittadino italiano, residente in Austria, dipendente di una azienda italiana?

Torna l’approfondimento del Dott. Fabio Martini, Consulente del Lavoro

Domanda:

Quale disciplina fiscale e contributiva si deve applicare ad un cittadino italiano, residente in Austria, dipendente di una azienda italiana. La persona svolgerà l’attività di addetto commerciale passando almeno 300 giorni l’anno in Austria, Svizzera e Germania, in quanto tratterà la zona nei pressi della Sua residenza. Il dipendente sostiene che l’azienda deve corrispondergli in busta paga il lordo lasciando in capo a lui l’onere di versare le imposte ed i contributi in Austria (ove risiede). Nel caso in cui questo fosse corretto, i contributi INPS a carico azienda come dovrebbero essere trattati? Grazie.

Risposta:

Le informazioni contenute nel quesito non appaiono sufficienti per fornire una esauriente risposta. Tuttavia si provvede a fornire alcuni riferimenti utili per individuare la legislazione applicabile al caso proposto.

Per quanto attiene agli aspetti contributivi, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 13 del reg. (Ce) 29.4.2004, n. 883 e dall’art. 14 del reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987.

Difatti la normativa comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applica sia negli Stati membri (Austria, Germania e ovviamente Italia), sia in Svizzera. Nel caso di esercizio abituale di un’attività subordinata in due o più Stati membri i regolamenti comunitari prevedono un’eccezione al principio della lex loci laboris, che impone il pagamento dei contributi nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. In applicazione del principio generale di unicità della legislazione applicabile, il lavoratore viene assoggettato alla legislazione esclusiva di un Paese nel quale trovano applicazione le regole comunitarie, come se ivi esercitasse l’insieme delle attività subordinate, ovvero riscuotesse l’insieme delle retribuzioni e compensi.

L’eccezione al principio di territorialità non è sottoposta a limitazioni temporali. La legislazione applicabile è quella dello Stato membro di residenza del lavoratore, se una parte sostanziale dell’attività lavorativa è svolta in detto Stato; per parte sostanziale di un’attività subordinata esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Nel quadro di una valutazione globale dell’attività lavorativa, il legislatore comunitario ha considerato sufficiente che il 25% dell’orario di lavoro e/o della retribuzione (in caso di attività subordinata) vengano svolte in detto Stato (art. 14, co. 8, lett. a, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987). Tornando al caso in esame, assumendo la residenza del lavoratore in Austria e ivi lo svolgimento di una parte sostanziale dell’attività lavorativa, i contributi devono essere versati in Austria e non negli altri Paesi.

Se questa fosse la fattispecie relativa al quesito è necessario: – richiedere il documento portatile mod.A1 che individua la legislazione applicabile dal punto di vista previdenziale e che costituisce la documentazione di base da mostrare alle autorità estere per l’esenzione contributiva; – l’azienda apra una rappresentanza ai fini previdenziali in Austria e provveda al versamento della contribuzione previdenziale nel rispetto delle regole previste in Austria.

In altre parole occorrerà versare i contributi non seguendo la normativa italiana ma quella austriaca. Assumendo che l’attività lavorativa sia svolta esclusivamente in Austria, Svizzera e Germania, il datore di lavoro può procedere alla sospensione delle ritenute in Italia previo rilascio di un’apposita dichiarazione da parte del lavoratore di non residenza fiscale in Italia, il quale sarà infine tenuto a versare in sede di dichiarazione dei redditi le imposte determinate secondo le regole previste nei singoli Paesi interessati dall’attività lavorativa e nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni vigenti.

Dott. Fabio Martini – Consulente del Lavoro

Amministrazione del Personale, Organizzazione del Lavoro e Gestione Risorse Umane

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