M5S Sanremo: mozione sulla riduzione orario sale gioco

9 agosto 2016 | 15:34
Share0
M5S Sanremo: mozione sulla riduzione orario sale gioco

Sanremo. Il 19 luglio 2016 il M5S ha presentato una mozione per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale.

Il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) viene definito come un disturbo progressivo caratterizzato dalla continua perdita di controllo in situazioni di gioco, dal pensiero ossessivo  di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale e dalla reiterazione del comportamento a dispetto delle conseguenze che quello produce.

Il fenomeno del GAP, dal punto di vista sanitario, è riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come una forma morbosa chiaramente identificata  e che, in assenza di misure idonee d’informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un’autentica malattia sociale.

L’amministrazione comunale può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale, in forza dell’art. 118 della Costituzione che introduce il principio di sussidiarietà.

Rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco “a denaro” costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età).

Attualmente il regolamento del Comune per l’apertura e l’esercizio di sale giochi prevede all’art. 8 l’orario di attività dalle ore 9 alle ore 20 sia per i giorni feriali che festivi.

Il M5S chiede con la mozione di intervenire sugli orari di esercizio per l’esercizio delle sale da gioco autorizzate ex art. 86 TULPS e per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS, con il seguente atto di indirizzo:

“l’orario massimo di funzionamento viene consentito indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.”

E’ opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature al fine di ridurre la possibilità di utilizzo da parte delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani), prestando particolare attenzione agli orari di entrata ed uscita dalle scuole e alle fasce orarie di tempo libero.