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Eredità e quote societarie

26 luglio 2016 | 13:39
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Eredità e quote societarie

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Domanda:

Buongiorno,

otto anni fa mio figlio é morto in un incidente stradale, mentre era in giro per il Piemonte a concludere contratti di fornitura per la sua azienda operante nel settore dei pannelli solari. Azienda che gestiva con altri due soci. Al momento dell’incidente e affranta dall’accaduto ho preferito disinteressarmi dell’azienda, pur accettando l’eredità di mio figlio. Sono, tra l’altro, l’unica erede, in quanto sono vedova e mio figlio, oltre ad esser unico, non era sposato.
Oggi, purtroppo, mi trovo in difficoltà economiche, anche per l’avanzare dell’età e delle cure riabilitative che devo pagare di tasca mia. Vorrei farmi liquidare la quota societaria detenuta da mio figlio e ho già richiesto ai soci dell’azienda di liquidarla, ma ho ottenuto un netto rifiuto. Non penso possano fare questo e vorrei sapere se posso ottenere quanto mi é dovuto.

Grazie

Risposta:

Gentile signora, al fine di verificare se la sua pretesa é fondata, provvederò in via preliminare a fare un’analisi, seppur sintetica, della disciplina codicistica in tema di successione mortis causa. Con quest’ultima espressione, generalmente, viene indicata la situazione per cui, a seguito della morte di un soggetto (altrimenti definito de cuius), un altro soggetto si trova a subentrare nella titolarità di tutti i rapporti preesistenti (salvo casi particolari) che facevano capo al soggetto defunto.

Va detto che la successione mortis causa può essere a titolo universale, di tal che l’avente causa, identificato come erede, subentra nella totalità dei rapporti attivi e passivi, nonché nelle situazioni possessorie che facevano capo al de cuius. Riguardo a queste ultime l’art. 1146 c.c., infatti, così recita “ Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.”

Quanto contenuto nel comma 2 dell’articolo menzionato, si riferisce al tipico caso del c.d. “legatario”, il quale subentra solamente in determinati rapporti specificamente individuati (ad ex proprietà di un immobile). Per quanto concerne l’eredità nella sua accezione ordinaria, ai sensi dell’art. 457 comma 1 c.c., la stessa “ si devolve per legge o testamento”. La prima ipotesi fa riferimento ai casi in cui manca del tutto o in parte una disposizione testamentaria (ipotesi in cui il testamento non riguarda la totalità dei beni del defunto) , dando luogo alla c.d. successione legittima (in base a legge le sostanze del de cuius vanno divise secondo una scaletta di successibili, ben determinata).

La legittima, come si può intuire, può benissimo coesistere con un testamento, qualora il de cuius abbia disposto anche solo parzialmente delle proprie sostanze. Per tuziorismo, occorre parlare anche della c.d. successione dei legittimari (caso di successione necessaria). Tale ipotesi, é astrattamente identificabile nei casi in cui sussiste un testamento, ma la legge prevede, in ogni caso, una quota di riserva spettante a determinati soggetti ( coniuge, figli e ascendenti), indi per cui, pur in presenza di una apposita volontà espressa dal testatore, prevale la legge che da maggior peso e tutela al principio di solidarietà familiare.
Vengo ora ad analizzare la sua situazione specifica.

Nel suo caso, per quanto ha avuto modo di precisare, non esiste alcun testamento, con la conseguenza che si é aperta la successione legittima. Non essendovi altri suoi figli, é palese che tutta l’eredità é stata a Lei devoluta. Va detto che, per entrare materialmente in possesso dell’eredità e di conseguenza esercitare tutti i poteri dispositivi ad essa connessi, occorre un atto formale di accettazione. Solo dopo l’accettazione si acquista la qualità di erede. In base all’art. 459 c.c., infatti, “ l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si é aperta la successione”.

Quanto alle modalità di accettazione, la stessa si può manifestare in modo espresso o tacito ex art. 474 c.c.. E’ l’art. 475 c.c. che spiega in cosa consista l’accettazione espressa e più precisamente “l’accettazione é espressa quando, in un atto pubblico o scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”. Ne consegue che l’accettazione tacita si verifica nel momento in cui il presunto erede dispone delle cose del de cuius, come fossero le proprie.
Non é questo il suo caso, atteso che, Lei ha espressamente accettato l’eredità di suo marito, proprietario di alcune quote di una società.

Su questo punto nulla questio. Ciò che, invece, risulta problematico e che, in effetto costituisce oggetto della sua domanda é il fatto che Lei si sia rivolta ai soci di suo figlio, trascorsi ben otto anni dalla morte di quest’ultimo in un incidente stradale. Essendosi, tra l’altro, totalmente disinteressata e per sua stessa ammissione della gestione societaria. Ai sensi dell’art. 2284 c.c. “ salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.

Nel caso di specie, non ha manifestato l’intenzione di proseguire nel rapporto societario, indi per cui lo stesso si é sciolto limitatamente ad un socio ( nella persona di suo figlio e i relativi eredi), con la conseguenza che, così come prevede l’art. 2289 c.c. “ questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota”, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”.

Al momento del decesso di suo figlio, pertanto, si é verificato lo scioglimento del rapporto particolare di quest’ultimo, mentre Lei ha acquistato verso la società un diritto di credito pari al valore della quota societaria detenuta dal de cuius, rimanendo estranea alla gestione societaria, così come previsto ex art. 2284 c.c..

Occorre ora verificare, però, se questo stato di cose ed il fattore tempo hanno lavorato a suo pregiudizio. In altri termini, va preso in considerazione il fatto se il trascorrere di anni otto dalla morte di suo figlio hanno reso il suo diritto di credito ancora azionabile o meno. Vedrò ora di rispondere a questo quesito.

Secondo il principio generale di cui all’art. 2946 c.c. “ i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. La norma generale, tuttavia, contempla anche casi in cui la legge dispone diversamente. E’ questo, purtroppo, il suo caso. In particolare, in materia societaria, trova applicazione l’ulteriore norma di cui all’art. 2949 c.c., secondo cui “ si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società é iscritta nel registro delle imprese”.

A mente del costante orientamento giurisprudenziale (in tal senso Cass. Civ. n. 21903/13) “ i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto ex art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto”.

Applicando tale principio al suo caso, infatti, si può dunque ritenere che il diritto di credito da Lei vantato si sia già inesorabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale. Tale conclusione trova, tra l’altro, riscontro e conferma in un più recente orientamento giurisprudenziale (in tal senso Cass. Civ. n. 22574/14), secondo cui “ il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli articoli 2284 e 2289, comma 1, c.c., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del de cuius, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l’ipotesi di recesso attuata prima della morte, sicché é soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall’art. 2946 c.c., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui ratio é quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari”.

Alla luce di quanto sopra, il rifiuto apposto dagli ex soci di suo figlio appare del tutto legittimo, visto lo spirare del termine quinquennale.

Cordiali saluti,

Abogado Fonte Luca

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