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Danni causati dai cinghiali, il legale risponde

14 giugno 2016 | 10:42
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Danni causati dai cinghiali, il legale risponde

Buongiorno,

sono un ragazzo di venticinque anni e abito nell’entroterra di Sanremo.

Qualche giorno fa, nel mentre mi recavo in città con la mia macchina, un cinghiale é sbucato all’improvviso e ha urtato contro la mia macchina, apportando dei danni.

Andavo piano ma non ho potuto evitare l’impatto, in quanto l’animale impaurito dal suono del motore, mi ha caricato andando a collidere con il cofano della mia macchina.

Ho sentito dire dai media che episodi simili sono accaduti spesso, ultimamente anche in città come Bordighera.

Vorrei sapere se qualcuno é responsabile di questi avvenimenti e se posso in qualche modo chiedere un risarcimento, dato che la mia macchina é ancora nuova.

Grazie.

Il caso che mi rappresenta é una situazione piuttosto comune, ultimamente e, come ben rilevato da Lei, i media ne stanno parlando piuttosto spesso.

Non infrequenti sono, infatti, gli episodi in cui i cinghiali compiono vere e proprie gite “cittadine” o provocano danni a cose.

Detto questo, al fine di accertare la fondatezza della sua pretesa risarcitoria occorre, in via preliminare, svolgere brevi cenni in merito alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. e art. 2043 c.c..

Il primo articolo citato prevede, infatti, che “ il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso, é responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse in custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Siamo in presenza di una specifica e particolare responsabilità derivante da fatto illecito che comporta, per il soggetto che abbia la disponibilità di un animale, l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni da quest’ultimo eventualmente prodotti.

E’ evidente che la normativa de quo individui, in modo certo, il soggetto obbligato in colui che esercita sull’animale un potere di fatto, anche se in misura temporanea, o che ne abbia l’effettivo controllo, ben potendo tale requisito essere individuato non solo in capo al proprietario, ma anche relativamente all’utilizzatore, nell’eventualità in cui lo stesso eserciti un interesse proprio autonomo, tale da escludere completamente l’ingerenza del titolare del diritto di proprietà nel governo dell’animale.

Su di esso, peraltro, grava un onere di controllo, a prescindere da qualsivoglia indagine in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta, sia esso il dolo o la colpa, tenuto conto del fatto che l’articolo in questione configura una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo.

In tale ipotesi il danneggiato é tenuto a dimostrare unicamente la sussistenza del danno subito e il mero nesso causale tra questo e l’animale del soggetto tenuto al controllo, il cui comportamento deve porsi come antecedente causale necessario.

L’unica esclusione di una qualsivoglia responsabilità può essere rinvenuta nell’ipotesi in cui si verifichi un caso fortuito, da intendersi quale fatto del tutto imprevedibile ed eccezionale, idoneo a porsi quale unico antecedente causale del danno, da solo sufficiente ad elidere il nesso causale tra danno ed evento dannoso.

Non vi é chi non veda che quest’ultimo può essere frutto della medesima condotta posta in essere dal danneggiato.

Vengo ora al caso concreto.

A parere di chi scrive é da escludere totalmente che sussista una sua qualsivoglia responsabilità in merito al danno subito e, vieppiù, non appare possibile inserire il suo caso nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale prevista ex art. 2052 c.c..

Ciò per una serie di ragioni che andrò ora ad esplicare.

Il danno occorsole deriva da un animale selvatico, il cui stato di libertà é, con tutta evidenza, incompatibile con qualsivoglia obbligo di custodia e di vigilanza della Pubblica Amministrazione competente.

La disciplina relativa può, infatti, trovare applicazione unicamente con riferimento ad animali domestici o a quelli, comunque, tenuti in cattività, relativamente ai quali il soggetto che ne ha disponibilità é posto nelle condizioni di custodirli effettivamente.

Sul punto si é, poi ,espressa la stessa Corte di Cassazione che ha  confermato che “ in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non é risarcibile in base alla presunzione stabilita ex art.2052 c.c., non applicabile per sua natura agli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti ex art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e, perciò, richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico” (in tal senso Cass. Civ. n.9276/14).

Detto questo, occorre ora accertare se, nella fattispecie concreta, possa trovare applicazione la normativa prevista ex art. 2043 c.c..

L’articolo in questione stabilisce, infatti, che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” .

E’ di tutta evidenza che si tratti dell’ipotesi più generale di responsabilità per fatto illecito, in virtù del quale l’autore di quest’ultimo é tenuto a risarcire il danno causalmente ricollegato alla propria condotta e da quest’ultima derivante.

Ai fini dell’applicabilità del predetto istituto, tra l’altro, occorre che il soggetto danneggiato, cui é imposto un onere della prova maggiormente gravoso, rispetto ad altre tipologie di responsabilità extracontrattuali (che sanciscono un obbligo risarcitorio di natura oggettiva), dimostri non solo l’esistenza del danno ed il relativo nesso causale tra quest’ultimo e la condotta posta in essere dall’agente ma, altresì, l’ingiustizia del primo (da qualificarsi come contra ius), l’illiceità del fatto che lo ha cagionato e la colpevolezza del soggetto ritenuto responsabile.

Quest’ultima sussiste unicamente nell’ipotesi in cui il soggetto responsabile abbia agito dolosamente, ponendo in essere una condotta illecita, con coscienza e volontà, violando consapevolmente il precetto normativo, o colposamente, adottando un comportamento negligente, imprudente, o in violazione di legge, regolamenti, ordini o discipline.

La stessa può poi configurarsi anche come condotta omissiva, laddove sussista una norma giuridica specifica che preveda l’obbligo di attivarsi al fine di impedire il verificarsi dell’evento.

Va, invece, escluso qualsivoglia addebito in capo al soggetto agente qualora l’evento si concretizzi in una circostanza talmente imprevedibile ed eccezionale da non poter essere evitata neppure con l’ordinaria diligenza, interrompendo così quel nesso causale tra condotta e danno.

Nel caso concreto non può dubitarsi del fatto che Lei abbia subito un danno ingiusto derivante dall’impatto della sua autovettura con un animale selvatico quale un cinghiale.

Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. occorre, però, fare un ulteriore passo in avanti, verificando l’esistenza o meno di un vero e proprio obbligo, in capo al P.A., di attivarsi al fine di vigilare sulla fauna selvatica presente nel territorio di competenza, eliminando o, quantomeno, attenuando i rischi connessi per il cittadino.

Appare, a questo punto, chiarire quale sia l’effettivo ente locale cui é imposto lo svolgimento delle predette attività.

In base all’art. 1, comma 3 della L. n.157 /1992, spetta alle regioni a statuto ordinario il compito di provvedere all’emanazione di norme finalizzate alla protezione e controllo di tutte le specie della fauna selvatica, affidando alle stesse i necessari poteri gestori e riservando alle Province unicamente le funzioni di carattere amministrativo, alle stesse appositamente delegate, ai sensi dell’art. 4 D.lgs n.267/2000.

A queste ultime devono, pertanto, attribuirsi, anche in presenza di apposita delega da parte delle Regioni, unicamente i poteri di carattere amministrativo, afferenti la materia in questione e non, invece, compiti di vigilanza e controllo, da porre in essere in virtù di apposita autonomia gestionale.

E’, quindi, di tutta evidenza che, nel caso concreto, alcuna responsabilità possa essere attribuita alla Provincia di Imperia, nonostante apposite deleghe rilasciate dalla Regione alla stessa, non essendole stato conferito un vero e proprio potere di gestione delle attività di vigilanza.

La stessa deve, senza ombra di dubbio, essere ascritta alla Regione, cui é attribuito il relativo potere, in virtù di espressa disposizione normativa.

A riguardo, non vi é dubbio che il predetto Ente abbia, quantomeno colposamente omesso di porre in essere le attività necessarie al fine di prevenire i rischi connessi alla libera circolazione della fauna selvatica, tenuto conto che, anche recentemente (la notizia é stata data sui giornali), un provvedimento della Provincia ha di fatto ristretto i confini dei c.d. “territori di caccia al cinghiale”, aumentando l’incidenza del fenomeno di cinghiali a bassa quota, che ormai tutti conoscono nel ponente ligure.

Nessun dubbio, comunque, sussiste in merito al nesso causale tra la condotta incriminate e il danno da Lei subito, atteso che quest’ultima non si sarebbe evidentemente verificata laddove all’animale selvatico fosse stato impedito di circolare liberamente in prossimità di strade o centri abitati o ne fosse stato limitato il numero.

Le conclusioni sin qui sostenute sono, comunque, avvalorate dalla recente giurisprudenza di legittimità la quale, nel decidere una ipotesi del tutto simile a quella che mi ha rappresentato, ha affermato che “ la Regione é responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle province, ad eccezione del caso in cui tale delega attribuisca agli enti provinciali autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire un’efficiente gestione del rischio” (in tal senso Cass. Civ. n.3384/2015).

Alla luce delle considerazioni sin qui formulate, non può dubitarsi del fatto che Lei abbia diritto ad un risarcimento nei confronti della Regione ( circostanza questa avvalorata anche dal fatto che la stessa Regione, in oggi, ha predisposto veri e propri modelli per ottenere i risarcimenti) al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in ragione dell’incidente con l’animale selvatico.

La Regione Liguria, si é limitata a delegare alla Provincia di Imperia (negli anni ’90) unicamente l’attività amministrativa afferente la fauna selvatica, presente nel territorio di competenza ( e sicuramente le recenti modifiche in ordine all’assetto provinciale, con conseguenti riduzione di competenze, poco hanno giovato al relativo controllo faunistico), inidonea al fine di consentire una compiuta e concreta gestione del rischio dalla medesima derivante, con la conseguenza che la relativa responsabilità rimane in capo alla prima.

Resta fermo il fatto che, ai sensi dell’art. 2043 c.c., pur avendo buone probabilità di riuscita, dovrà, comunque, dimostrare la sussistenza del fatto illecito e la colpa del soggetto obbligato (Regione), nonché il danno derivatole dalla predetta condotta ed il nesso di causalità tra il primo e la seconda, unitamente alla dimostrazione di non aver violato le norme del codice della strada.

Spero di esserLe stato di aiuto.

Cordiali saluti.

Abogado Fonte Luca

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