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I benefici previsti dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di “welfare aziendale”

21 maggio 2016 | 10:49
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I benefici previsti dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di “welfare aziendale”

Torna l’approfondimento del Dott. Fabio Martini, Consulente del Lavoro

Domanda:

In cosa consistono i benefici previsti dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di “welfare aziendale”? In particolare, può un’azienda prevedere una contribuzione previdenziale integrativa per i suoi dipendenti? E lo può fare solo per alcuni di essi (magari solo per i dipendenti che svolgono particolari e importanti funzioni in azienda)? Possono essere stipulati fondi integrativi con banche/assicurazioni? Quale il trattamento fiscale di questi contributi in capo all’azienda e in capo ai dipendenti? Infine, cambia qualcosa se si tratta di società di capitali o società di persone?

Risposta:

La norma che interessa è contenuta nell’articolo 1, comma 190, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016). In ogni caso, l’articolo 51 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge e i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Gli interventi della legge di Stabilità operano sull’articolo 51 del Tuir, con riferimento alle norme collegate al c.d. welfare aziendale. Questi introducono la possibilità di concedere i servizi citati tramite documenti di legittimazione cartacei o elettronici, e consente di trasformare i premi detassati in welfare aziendale. In merito alla concessione dei benefici, le varie disposizioni agevolative generalmente collegabili al welfare aziendale, anche recentemente modificate, richiedono che il servizio o la somma concessa siano rivolti “alla generalità o a categorie di dipendenti”.

Tuttavia, tale definizione può escludere particolari tipologie contrattuali, sempre rientranti nella categoria del rapporto di lavoro subordinato (si veda anche la circolare 326/1997 del ministero delle Finanze). Sarà necessario, comunque, valutare nel dettaglio i vari servizi offerti (eventualmente anche da parte di banche o assicurazioni) per capire se possono fruire del beneficio. La norma contenuta nell’articolo 51 del Tuir, infine, non fa distinzione tra datori di lavoro (per esempio, tra società di capitali e società di persone).

Dott. Fabio Martini – Consulente del Lavoro

Amministrazione del Personale, Organizzazione del Lavoro e Gestione Risorse Umane

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