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Muore la moglie e il marito viene escluso dal testamento, che fare?

8 marzo 2016 | 10:58
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Muore la moglie e il marito viene escluso dal testamento, che fare?

Buongiorno avvocato,

mia moglie é morta un anno fa e ha devoluto per testamento tutto il suo patrimonio ai nostri figli Enrico e Davide, nati in costanza di matrimonio.

Sono stato completamente escluso dal testamento.

Al momento della morte i miei figli, chiamati all’eredità, sono decaduti dal diritto di accettarla, a seguito dell’inutile decorso del termine fissato dall’autorità giudiziaria, su mio espresso ricorso, senza che gli stessi abbiano provveduto a dichiarare l’accettazione o la rinuncia.

Ad oggi, pertanto, sono a richiederle se, in virtù di tale avvenuta decadenza, posso succedere io nel patrimonio della mia defunta moglie o, se come mi ha riferito un mio conoscente dell’Agenzia delle entrate, il patrimonio vada devoluto allo Stato per mancanza di successibili.

Grazie

Egregio signore,

al fine di verificare se Lei possa o meno succedere a sua moglie, occorre, in primo luogo, analizzare l’istituto della successione mortis causa, disciplinato dall’art.456 c.c. e ss.

Ai sensi dell’articolo in questione, la successione si apre nel momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Il successivo articolo (457 c.c. “Delazione dell’eredità”) al comma 1 prevede che “l‘eredità si devolve per legge o per testamento”.

Al comma 2 si legge, inoltre, che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.

In ogni caso le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. (ciò é previsto all’art. 457 comma 3).

Successivamente alla chiamata (testamentaria) i chiamati all’eredità possono decidere se acquistare o meno la stessa. (c.d. Rinuncia).

Nell’eventualità che i chiamati siano determinati ad accettare l’eredità, l’accettazione della stessa deve avvenire secondo le modalità di cui all’art. 459 c.c. e i relativi effetti si estendono temporalmente a ritroso al momento dell’apertura della successione.

Resta salvo il termine di prescrizione decennale per accettare, così come previsto dall’art. 480 c.c.

Ma v’è di più.

Ove, come nel suo caso, uno dei presunti eredi intenda costringere gli altri coeredi presunti a fornire una propria determinazione in tempi più ristretti, opererà l’art. 481 c.c., secondo cui “chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Trascorso tale termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.

Ciò é quanto avviene normalmente, in linea di massima.

Veniamo ora al caso concreto.

In base a ciò che Lei ha avuto modo di raccontarmi, sua moglie ha devoluto per testamento tutto il suo patrimonio ai vostri figli (Enrico e Davide), i quali sembra non abbiano accettato l’eredità né, tantomeno, l’hanno rifiutata, entro il termine indicato dal Giudice, su Sua specifica richiesta.

A causa dell’inutile decorso del predetto termine, i vostri due figli sono, quindi, decaduti dal diritto di accettare l’eredità, con conseguente perdita di efficacia delle disposizioni testamentarie.

Come ben mi ha esposto, gli stessi sono stati nominati da sua moglie eredi universali, lasciando Lei completamente pretermesso.

Mi pare di capire che il problema non sia affatto quest’ultima circostanza ma, più precisamente, se a seguito di tale situazione l’eredità debba essere devoluta allo Stato o in altra maniera e, cioé, mediante l’apertura di una successione legittima (non testamentaria).

Per dare una risposta alla problematica, prenderò in esame l’art. 523 c.c., il quale, in tema di devoluzione nelle successioni testamentarie, dispone che “ nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunciante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674 c.c. o, in alternativa, si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677 c.c.”.

Nell’eventualità che il testatore abbia previsto, direttamente, un’eventuale rinuncia all’eredità opera invece l’art. 688 c.c., secondo cui “ il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità”.

L’art. 467 c.c. consente invece ai discendenti degli originari chiamati all’eredità di subentrare nel luogo o nel grado del loro ascendente, in tutti quei casi in cui lo stesso non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.

Appare “prima facie” che i predetti istituti non possano trovare applicazione nel caso che mi prospetta, atteso che non é stato previsto da sua moglie alcuna sostituzione e, oltretutto, non sussiste un diritto di rappresentazione (tipo genitore morto-figli), poiché sono stati proprio i cd. discendenti (i vostri figli) a non accettare l’eredità. Non viceversa.

Alla luce di tale situazione potrà, invece, trovare applicazione l’art. 677 c.c., con conseguente apertura della successione legittima.

Sul punto si é espressa, altresì, la Corte di Cassazione (Sent, n. 22195/2014) , la quale, prendendo in esame un caso analogo al suo, ha avuto modo di chiarire che “in tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l’eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all’eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diventa inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell’art. 457 c.c., senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e legittima”.

Alla luce di ciò, va verificato se Lei può o meno essere considerato erede legittimo.

Direi che posso confermare, in pieno, il fatto che Lei rientri in tale categoria.

Più precisamente, é la stessa legge che si preoccupa di stabilire quali siano gli eredi legittimi e quali quote spettino a ciascuno di essi.

L’art. 565 c.c. rubricato come “categorie di successibili”, prevede che “nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.

L’art. 581 c.c. prevede, inoltre, che “quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto a metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo negli altri casi”.

Dalla citata norma é possibile quindi evincere e, soprattutto, confermare che Lei, essendo coniuge del “de cuius” assume qualità di erede legittimo e, qualora, come si verifica nella presente situazione concorra nella successione con più figli, a Lei spetterà un terzo della massa ereditaria.

Posto ciò, occorre ora prendere in considerazione la circostanza che Lei é stato totalmente escluso dal testamento di sua moglie.

Sul punto va detto che occorre distinguere tra due differenti istituti: la preterizione, consistente nella non menzione del soggetto da parte del de cuius e la diserederazione, rappresentata da una clausola espressa, attraverso la quale il testatore esclude un determinato soggetto dall’eredità.

Nel caso di specie, giova rilevare che Lei non é stato affatto diseredato ma, piuttosto meramente pretermesso, circostanza questa che é venuta meno a seguito della mancata accettazione da parte dei suoi figli entro il termine fissato dal giudice , con conseguente apertura della successione legittima.

In ragione di quanto appena esposto Lei potrà, pertanto essere considerato erede legittimo di sua moglie, con evidente esclusione di qualsiasi pretesa da parte dello Stato, in quanto ai sensi dell’art. 586 c.c., la devoluzione a quest’ultimo si ha solo nella misura in cui difettano successibili.

Circostanza questa che, ed é tutta evidenza, difetta totalmente nel caso che mi propone.

Concludendo, si verificherà l’apertura della successione legittima, alla quale parteciperanno, in concorso con Lei anche i suoi figli ex art. 581 c.c.

Spero di essere stato chiaro.

A disposizione per altri eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonte Luca

Per contatti inviare mail a: luca-fonte@libero.it