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L’orario di lavoro dei dipendenti: articolazione e varianti

30 marzo 2016 | 11:07
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L’orario di lavoro dei dipendenti: articolazione e varianti

L’azienda ha deciso di cambiare l’orario di lavoro a tutto il personale non tenendo in considerazione le esigenze familiari e personali dei dipendenti. Inoltre ha imposto una pausa pranzo più lunga senza specificarne il motivo. Si può fare? Ci sono i riferimenti normativi?

Torna l’appuntamento settimanale con il nostro consulente del lavoro, il  Dott. Fabio Martini. Oggi parliamo dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Domanda:

Sono impiegata nel settore del commercio a tempo pieno e indeterminato. L’azienda ha deciso di cambiare l’orario di lavoro a tutto il personale non tenendo in considerazione le esigenze familiari e personali dei dipendenti. Inoltre ha imposto una pausa pranzo più lunga senza specificarne il motivo (per alcuni fare mezz’ora di pausa era sufficiente). Volevo sapere se può farlo e se ci sono dei riferimenti normativi.

Risposta:

L’azienda, per migliorare il servizio reso al consumatore, può ricorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del CCNL riferito, e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, a diverse articolazione dell’orario di lavoro fatte salve le procedure di cui all’art.124 del CCNL.

Quest’ultimo prevede che, nel caso di diversa articolazione dell’orario di lavoro (che si ricorda deve essere realizzata dall’azienda armonizzando le proprie esigenze con le istanze dei lavoratori), dovrà essere comunicata ai lavoratori con un preavviso di 30 giorni.

Altresì, l’art. 124 prevede che la diversa articolazione dell’orario settimanale sia comunicata, sempre con il medesimo preavviso e per iscritto all’Ente bilaterale territoriale della Provincia di competenza, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente a Confcommercio ovvero all’Ente bilaterale nazionale per le aziende multi localizzate.

Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata nei medesimi suddetti termini e modalità.

Per quanto riguarda la pausa pranzo,l’art.8 del D. Lgs. n. 66/2003,prevede che qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Dal momento che il Ccnl Terziario nulla prevede in materia di intervallo, a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecnico-aziendali.

Dott. Fabio Martini – Consulente del Lavoro

Amministrazione del Personale, Organizzazione del Lavoro e Gestione Risorse Umane

Via A. Volta 14/9 – 18038 SANREMO (IM)

Tel. +39 32 87 45 39 71 – Fax +39 01 84 19 55 979

fabio.martini@fabiomartiniconsulting.it

f.martini@consulentidellavoropec.it