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L’indennità di maternità successiva all’aspettativa non retribuita

9 marzo 2016 | 17:24
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L’indennità di maternità successiva all’aspettativa non retribuita

Il Dott. Fabio Martini, consulente del lavoro, risponde alla domanda di una dipendente di un’azienda privata del settore artigiano

Il Dott. Fabio Martini, consulente del lavoro, risponde alla domanda di una dipendente di un’azienda privata del settore artigiano, riguardo l’indennità di maternità successiva all’aspettativa non retribuita.

Quesito:

Sono dipendente di un’azienda privata del settore artigiano. Mi è stato concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari, da ottobre 2015; il 10 febbraio, dopo aver smaltito ferie pregresse, sono rientrata al lavoro. Ora il medico mi ha informato che dovrò mettermi in maternità anticipata. In questo caso, l’Inps può erogare l’indennità di maternità pur non avendo io lavorato nell’ultimo anno?

Risposta:

L’articolo 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs 151/2001) dispone che le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità, sia esso riconducibile al periodo di astensione obbligatoria ovvero a eventuale periodo di astensione per maternità anticipata. Ai sensi dell’articolo 24 del Testo Unico, le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei sessanta giorni, non si tiene conto: delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali; del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità; del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento; del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Pertanto, in considerazione del fatto che l’aspettativa per motivi di famiglia rientra tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, il diritto a percepire l’indennità di maternità dipenderà dal decorso o meno del termine sopra indicato di 60 giorni rispetto a quando inizia il periodo di congedo.

Dott. Fabio Martini – Consulente del Lavoro

Amministrazione del Personale, Organizzazione del Lavoro e Gestione Risorse Umane

Via A. Volta 14/9 – 18038 SANREMO (IM)

Tel. +39 32 87 45 39 71 – Fax +39 01 84 19 55 979

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