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La successione di contratti a termine nelle attività stagionali. Ne parliamo con il Dott. Fabio Martini

22 marzo 2016 | 11:02
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La successione di contratti a termine nelle attività stagionali. Ne parliamo con il Dott. Fabio Martini

Il datore di lavoro con un’attività stagionale potrà riassumere lo stesso dipendente il giorno seguente la conclusione del primo rapporto a termine, oppure deve rispettare una pausa tra un contratto e l’altro?

Torna l’appuntamento settimanale con il nostro consulente del lavoro, il  Dott. Fabio Martini. Oggi parliamo della successione di contratti a termine nelle attività stagionali.

Domanda:

Il datore di lavoro con un’attività stagionale potrà riassumere lo stesso dipendente il giorno seguente la conclusione del primo rapporto a termine, oppure deve rispettare una pausa tra un contratto e l’altro?

Risposta:

In tema di contratto a termine, l’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, lo stesso articolo prosegue precisando che le suddette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Pertanto, non è necessario in caso di lavoro stagionale rispettare una pausa tra un contratto e l’altro.

Dott. Fabio Martini – Consulente del Lavoro

Amministrazione del Personale, Organizzazione del Lavoro e Gestione Risorse Umane

Via A. Volta 14/9 – 18038 SANREMO (IM)

Tel. +39 32 87 45 39 71 – Fax +39 01 84 19 55 979

fabio.martini@fabiomartiniconsulting.it

f.martini@consulentidellavoropec.it