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“Insultare su Facebook è diffamazione aggravata”. Lo ha deciso la Cassazione

2 marzo 2016 | 11:50
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“Insultare su Facebook è diffamazione aggravata”. Lo ha deciso la Cassazione

“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”

Linea dura nei confronti di chi offende sui social network. Anche un messaggio offensivo pubblicato su una bacheca Facebook è diffamazione aggravata, paragonabile a quella a mezzo stampa, infatti, “la diffusione di un messaggio su una bacheca ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”. A stabilirlo, la Cassazione.

“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”).

Proprio per questo, la suprema corte, ha confermato ieri la condanna al pagamento di una multa salata (da 1.500 euro), emessa con rito abbreviato, ad un ex componente di una pubblica assistenza che su facebook, chiamava “verme” e “parassita” un ex commissario straordinario della Croce Rossa Italiana.

La Cassazione ha riconosciuto quelle frasi “oggettivamente lesive della reputazione”.

Come spiega la Corte, “bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso)” sia perché l’utilizzo del social network “integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che proprio per il mezzo utilizzato assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”.

Per questi motivi, come si legge nelle conclusioni della sentenza, “postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone”.