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Il caso di una ragazza madre, che fare? L’avvocato risponde

26 gennaio 2016 | 13:41
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Il caso di una ragazza madre, che fare? L’avvocato risponde

Per contatti inviare mail a: luca-fonte@libero.it

Buongiorno avvocato,

a seguito di una breve relazione, anni fa, sono rimasta incinta di mio figlio Paolo.

Ho avvisato subito il mio ex partner della situazione ma lui, messa in dubbio la sua paternità, mi ha abbandonata, disinteressandosi di nostro figlio.

Ho quindi cresciuto da sola Paolo.

Sono ormai trascorsi quattordici anni e mio figlio ad oggi lamenta la mancanza di una figura paterna, avendomi chiesto con insistenza notizie in merito a suo padre.

Dato che da mamma capisco le sue richieste e vorrei che avesse l’amore di cui ha bisogno, Le chiedo se, ad oggi, mio figlio può ancora essere riconosciuto da colui che io so essere il padre. Posso avere diritto ad avere il rimborso per le spese sostenute a favore di nostro figlio, oltre ad un assegno per il suo mantenimento attuale?

Grazie

Gentilissima Signora,

per rispondere al quesito che mi propone, ritengo opportuno fare un breve excursus circa la normativa di riferimento, al fine di chiarire la situazione specifica di suo figlio.

In via preliminare occorre dire che nel nostro Codice Civile, a seguito dell’introduzione della L. 219/2012, entrata in vigore a gennaio 2013, é scomparso il discrimine tra figli legittimi e naturali, con conseguenti effetti anche in ordine alla successione ereditaria.

La Legge in questione prevede, infatti, all’art.1 comma 11 che “nel codice civile, le parole figli legittimi e figli naturali, comunque ricorrano sono sostituite dalla seguente: figli”.

E’ evidente l’intento del legislatore di eliminare tutte quelle distinzioni che potevano portare a situazioni discriminatorie tra figli, fatto salvo, comunque, l’utilizzo della denominazione “figli nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio”.

La nuova legislazione ha prodotto modifiche anche in ordine ai previgenti articoli del codice civile.

Ne é un esempio il nuovo art. 315 c.c., il quale enuncia espressamente che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Nessuna particolare novità per quanto riguarda, invece, il diritto al mantenimento a seguito della nascita, se non la menzione di tale principio all’interno del nuovo art. 315-bis c.c. ma, di fatto, principio già previsto dall’art. 30 Cost. (dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli).

Fatte queste brevi premesse, occorre ora affrontare il caso concreto.

Mi pare di capire che Lei ed il presunto padre di suo figlio non siate uniti da un vincolo matrimoniale, ma la circostanza di per sé non comporta disparità nei diritti rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio.

I problemi si pongono in ordine al diritto al mantenimento del minore, o meglio riguardo all’esecutività di tale diritto se non a seguito di dichiarazione giudiziale.

La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) di cui all’art. 269 c.c. é considerata fattispecie integrativa della filiazione, essendo necessaria per darle certezza giuridica erga omnes (riguardo a tutti) e consentire la produzione di tutti i suoi effetti, anche di natura economica.

Considerando che, come nel caso che mi prospetta, si tratta di accertare solo una condizione preesistente, costituita dall’evento procreativo, la sentenza che dovrà essere emessa avrà natura dichiarativa e gli effetti da essa scaturenti, anche di natura economica, avranno efficacia ex tunc (cioé dalla sua nascita).

E’ poi espressamente previsto nel nostro codice civile che la sentenza dichiarativa della filiazione produca i medesimi effetti del riconoscimento e che il riconoscimento del figlio naturale comporti l’applicazione di tutte le norme concernenti diritti e doveri propri dell’ex filiazione legittima (ora all’interno del matrimonio).

Mi riferisco ai diritti successori in particolare, anche se al momento non sono stati oggetto del suo quesito.

Per quanto concerne il riconoscimento giudiziale di filiazione, la procedura può essere attuata anche senza il consenso dell’altro genitore presunto.

Ma v’é di più.

Le modifiche apportate dalla L. 219/2012 hanno comportato anche che, ove il minore abbia quattordici anni ( prima erano sedici), la sentenza dichiarativa non può produrre effetti ove il minore non presti il suo consenso al riconoscimento.

Nel caso di specie é chiaro che Paolo lamenti l’assenza di una figura paterna e che, quindi, abbia l’interesse, nonché l’intenzione, di vedersi dichiarare figlio del suo ex partner.

E’ palese, quindi, il suo assenso alla sentenza dichiarativa di filiazione, relativa ad un procedimento in cui lo stesso ha diritto ad essere ascoltato.

Per quanto concerne la questione di ordine economico (mantenimento), la Giurisprudenza é unanime nel ritenere che l’obbligo al mantenimento decorre dalla nascita del figlio e non dall’atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale ( in tal senso Cass. Civ. n. 8042/98 e Cass. Civ n.6187/84).

Tuttavia, secondo la S.C., pur sorgendo il diritto del minore al mantenimento dal momento della nascita, lo stesso può trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale e definitivo accertamento dello status di figlio naturale, con contestuale decorrenza anche del dies a quo per le prescrizioni di tale diritto.

In altri termini, se risultasse che l’obbligo ha fonte legale e sorge automaticamente, altrettanto vero é che lo stesso diventa coercibile solo a seguito della sentenza che abbia accertato la paternità (o maternità) naturale in via definitiva, divenendo presupposto per l’esecuzione del titolo.

Tale circostanza ha effetti anche sul diritto del genitore, adempiente l’obbligo morale/materiale di supporto al figlio, di ottenere la restituzione di quanto versato pro quota.

Ciò per applicazione analogica dell’art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori solidali in caso di adempimento dell’obbligazione da parte di uno solo di essi) alla stregua del principio che si trae dall’art. 148 c.c. ( a sua volta richiamato dall’art. 261 c.c., in tema di filiazione naturale) che prevede l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, senza che sia ipotizzabile un caso di gestione di affari altrui ( in tal senso si rivela l’orientamento della S.c. con Sent. n. 156063/2000 o nel merito Corte App. Roma Sent. n. 51/2009).

Venendo ora al caso concreto, avrà titolo a richiedere al Tribunale per i minori di Genova una sentenza dichiarativa di paternità a carico del suo ex.

Sulla base della stessa potrà, poi, agire in altra sede, per ottenere la restituzione di parte delle somme versate a fronte del mantenimento di Paolo, nonché ottenere un assegno di mantenimento per il futuro, sino all’indipendenza economica dello stesso.

In merito alla quantificazione della quota di spettanza del suo ex, per gli anni che vanno dalla nascita di Paolo al deposito della domanda giudiziale di riconoscimento, occorre dire che il diritto di regresso a lei riconosciuto, dovrà presupporre anche l’accertamento del “quantum” (cioé il conteggio effettivo delle spese sostenute).

In altri termini, sebbene trattasi di somma suscettibile di liquidazione equitativa, sarà soggetta al limite degli esborsi in concreto o presuntivamente sostenibili dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che non può prescindere da considerazioni inerenti alle esigenze del minore, da soddisfare nell’arco dei suoi anni di vita.

Oltre a ciò, si dovrà avere anche riguardo alle condizioni di reddito sue e del suo ex, al momento della nascita di Paolo.

Per quanto concerne, infine, i rapporti tra genitori e figlio minore riconosciuto, l’art 315-bis c.c. riconosce espressamente a quest’ultimo il diritto ad essere assistito moralmente dai genitori.

Occorre precisare che, rispetto all’art. 30 Cost., tale nuovo articolo ha portata maggiore, atteso che impone ai genitori, oltre al dovere di mantenimento, istruzione ed educazione, anche quello di assistenza morale, nel rispetto delle capacità del minore e delle sue inclinazioni personali.

E’ di tutta evidenza che quest’ultimo “onere genitoriale” é posto a tutela del pieno sviluppo comportamentale e psicologico del minore stesso.

Essendo un diritto a tutela del minore, ove l’incontro con il genitore “assente” dalla nascita sia di utilità per lo stesso, oltre che, come detto, un suo diritto, il Giudice potrà imporre al genitore che ha “appena riconosciuto” un dovere di visita, mutuando in ciò la normativa prevista in tema di separazione e divorzio in caso di filiazione.

Sul punto mi sembra, però, più auspicabile che lei e il padre del bambino troviate, comunque, un accordo in merito, visto che ciò potrebbe essere di aiuto al corretto sviluppo morale di Paolo, anche in punto affettivo.

Cordiali saluti.

Fonte Luca

Per contatti inviare mail a: luca-fonte@libero.it