Lotto 6, le domande del M5S al sindaco di Sanremo



Sanremo. “Il Sindaco ha risposto all’interrogazione urgente del M5S Sanremo sulla vicenda del progetto di discarica Lotto 6:
1.in contrasto con il regolamento del consiglio
2. rimuovendo una delle domande poste dalla interrogazione
3. rispondendo in modo contrario alla legge per una domanda
4. rimuovendo in parte gli elementi istruttori emersi da un verbale ispettivo dell’ASL competente
Vediamo partitamente perché.
1. Relativamente al contrasto con il regolamento del Consiglio Comunale:
In generale la risposta appare in contrasto con l’articolo 20 del regolamento del Consiglio Comunale che prevede appunto che sia il Sindaco a rispondere alle interrogazioni e non i dirigenti direttamente come invece è avvenuto in questo caso. Peraltro una delle domande riguardava un potere diretto del Sindaco come ufficiale di Governo a prescindere quindi dal suo ruolo di capo della Amministrazione Comunale
2. Relativamente alla rimozione di una delle domande poste dalla interrogazione
risulta altresì assolutamente irrituale che,non rispondendo il Sindaco al terzo e quarto quesito, sia il dirigente del settore Territorio del Comune a dichiarare che “non si risponde ai quesiti non avendo rilevanza tecnica”. Ai quesiti infatti doveva rispondere il Sindaco e questi non poteva “delegare” la decisione di rispondere alla struttura comunale.
Ci riferiamo in particolare punto 4 della nostra Interrogazione, che chiedeva al Sindaco di “4. di farsi parte diligente nei confronti del Prefetto territorialmente competente alfine di verificare se le ditte citate nella audizione del Sostituto Procuratore (in particolare Ecoscavi) siano in regola con gli obblighi del Codice Antimafia e se sussistano provvedimenti interdittivi antimafia già emanati.”
3. Relativamente alla risposta in contrasto con la vigente normativa
Il punto 2 della nostra Interrogazione chiedeva al Sindaco di chiarire il mancato rilascio del Parere Sanitario all’interno della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al progetto del Lotto 6. La risposta del Dirigente del Settore Territorio è stata che:
“non si ravvisa una specifica competenza, in sede preventiva, in capo al legale rappresentante dell’Ente”. Questa risposta è in palese contrasto con la normativa vigente. Infatti il comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 (disciplina dell’AIA) recita: “6. Nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”. Quindi non siamo di fronte ad una mera presenza del Sindaco alla Conferenza dei Servizi ma ad un vero e proprio parere obbligatorio che può contenere prescrizioni da essere rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi quindi preventivamente al rilascio finale dell’AIA che dovrà tener conto di dette prescrizioni.
Non solo ma questo parere rientra nella materia di prevenzione sanitaria ai sensi del RD del 1934: Testo Unico Leggi Sanitarie dove il Sindaco agisce come Ufficiale di Governo e in via del tutto autonoma dalla stessa struttura della Amministrazione Comunale.
La risposta del Dirigente del Settore Territorio del Comune alla nostra Interrogazione aggiunge che: “Nel procedimento autorizzatorio intervennero, come per legge, anche le amministrazioni istituzionalmente preposte ad esprimere un parere tecnico in relazione alla tutela della salute; ovvero la ASL n.1 di Imperia e l’Arpal”.
Anche questa affermazione è Contra legem.
Come ha affermato il TAR del Lazio sezione Latina con la sentenza n.819 del 2009: “le autorità richiamate e presenti in conferenza si esprimono a tutela dell’ambiente, nel mentre le prescrizioni di cui ai citati articoli 216 e 217 sono espressamente richieste ed oggetto di una previsione che si aggiunge e che si inserisce nella fase antecedente al rilascio. In realtà ancora una volta, alla tesi della ricorrente si oppone l’articolo 5, comma 14, del D. Lgs. 59/2005 il quale, oltre a prevedere l’acquisizione delle “prescrizioni” del sindaco, testualmente contempla che “L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, …, … il parere … delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.”. L’impostazione qui disattesa in definitiva, oltre che ad essere contrastata dal dato positivo, comporterebbe una non condivisibile duplicazione, da escludersi perché la citata normativa ascrive a competenze diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata alle emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per la salute pubblica”.
4. Relativamente alla rimozione di elementi istruttori di un verbale dell’ASL
Sul punto la irrituale risposta del Dirigente del settore Territorio del Comune fa riferimento solo ad alcune parti sia del verbale dell’ASL del 9/9/2015 e della successiva risposta dell’ASL del 17/9/2015. Nella prima gli ispettori dell’ASL rilevano anche odore pungente dalla discarica e rumori dalla lavorazione al progetto del lotto 6 e chiedono al Sindaco di emettere una ordinanza di sospensione dei lavori ai fini della prevenzione sanitaria dei cittadini residenti in zona. Nella risposta dell’ASL del 17/9 invece si fa solo riferimento alla polverosità, viene rimosso il rumore e soprattutto le emissioni odorigene che sono frutto sicuramente della situazione di smaltimento preesistente al nuovo Lotto in fase di realizzazione. Qui non c’è alcuna dimostrazione di rimozione delle responsabilità del Sindaco ma esattamente il contrario. Se il Sindaco, in particolare, avesse rilasciato il Parere Sanitario all’interno della procedura di AIA come chiarito nel punto precedente di questo comunicato, avrebbe valutato anche l’impatto sanitario esistente sulla popolazione residente e avrebbe potuto rilasciare prescrizioni adeguate, oppure avrebbe potuto e anzi dovuto (in presenza di un verbale ispettivo dell’ASL) emanare ordinanza di sospensione dei lavori fino alla eliminazione delle emissioni odorigene o alla loro riduzione ad un livello di tollerabilità sanitaria.
D’altronde, al contrario di quello che cerca di far intendere la Risposta irrituale del Dirigente del Settore Territorio del Comune, il chiarimento dell’ASL del 17/9/2015 si limita a ribadire che sua competenza è segnalare situazioni di rischio sanitario, mentre compito del Sindaco e della Amministrazione Comunale è quello di valutare le risposte amministrative per rimuovere tale rischio. Non solo ma nel ribadire questa ovvia ripartizione di funzioni l’ASL non rimuove quanto segnalato nel verbale del 9/9/2015 (in relazione a emissioni odorigene e rumore) ma si limita solo a ribadire la esistenza di un problema di polverosità e soprattutto non chiede al Sindaco di non emettere alcuna ordinanza ma semmai che la ordinanza dovrà essere limitata alla soluzione del rischio sanitario in atto. Cosa che ad oggi non è stato fatto almeno per quanto riguarda le emissioni odorigene e il rumore.”