Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia, Scullino: “Non tutto sembra perso”

“Non tutto sembra perso, come era successo per Bordighera, aspettiamo il Consiglio di Stato”
Ventimiglia. “Il TAR Lazio respinge il ricorso presentato dall’ex Sindaco Gaetano Scullino nel Marzo 2012 contro lo scioglimento del Consiglio Comunale ma pare più una rimandatura che una bocciatura definitiva. Come era successo per Bordighera, ci si aspetta di essere promossi davanti al Consiglio di Stato, questo è l’auspicio di Scullino.
La sentenza si sviluppa su 11 pagine, sviscera tecnicamente i vari punti contestati nel ricorso basandosi sull’assunto che “in diritto prima ancora che in fatto, in quanto lo scioglimento dei Consigli comunali è destinato a tutelare la comunità locale da possibili (anche se non provate) forme di condizionamento e infiltrazione della criminalità, e non a sanzionare penalmente le condotte dei singoli, e per tale ragione l’art. 143 TUEL non richiede ai fini dell’emanazione della misura né indizi né tantomeno elementi di prova circa la responsabilità penale degli amministratori locali, restando ben distinti i due diversi piani di accertamento, uno amministrativo di pericolo, l’altro penale di responsabilità”.
La sentenza appare molto asciutta, piuttosto soft e, si potrebbe dire, “quasi incerta” nel dire che siano state riscontrati elementi tali da poter certamente giustificare lo scioglimento del Comune di Ventimiglia. Il Collegio giudicante sembra aver solo “preso atto delle risultanze esposte dall’Amministrazione a conclusione della propria attività d’indagine e dell’acquisizione di elementi dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Genova-, che offrono numerosi riscontri…idonei a supportare in modo non illogico o irragionevole, sul piano indiziario, l’esistenza di un quadro diffuso di condizionamenti dell’organo amministrativo da parte della criminalità organizzata, dovendo quindi respingere anche la censura in esame”. Con pieno rispetto del Collegio dire che non è illogico o irragionevole pensare che ci possano essere stati dei condizionamenti non è la stessa cosa che dire: ci sono stati, sono stati provati anche solo su elementi indiziari dei condizionamenti!!!
Peraltro, purtroppo il collegio giudicante si è limitato ad analizzare solo la relazione prefettizia del 2011 e il nostro primo ricorso del 2012…non tenendo in nessuna considerazione che nei successivi quattro anni si sono svolti numerosi processi e presentati nuovi ricorsi, tutti con esiti a noi favorevoli e che di fatto hanno puntualmente chiarito tutti i cinque rilievi che la commissione di accesso aveva riscontrato.
E più precisamente:
- a) La Ragioneria dello Stato. ha chiarito che le gare di appalto della nettezza urbana e dei distributori di bevande sono stati eseguiti dagli uffici, nel rispetto del codice dei contratti, peraltro l’azienda aggiudicataria.della N. U. stà ancora oggi svolgendo regolarmente il servizio.
- b) Corte dei Conti..sentenza favorevole.. per gli incarichi di Dirigente ai due funzionari Bosio e Grassano….nessun dolo è stato commesso.
- c) Porto Turistico.. accusa di …abuso di ufficio aggravato..archiviato su richiesta del PM.
- d) Processo la Svolta..accusati di.. concorso esterno e abuso di ufficio….completamente assolti perchè ” il fatto non costituisce reato “
- e) Commissione Tributaria I° grado giudizio favorevole…in quanto la Civitas non doveva pagare l’IVA . .quindi conseguentemente la società non ha debiti..
Di quanto sopra esposto, purtroppo il TAR non nè ha tenuto conto…
Scullino ha poi sussultato quando ha letto il passaggio della sentenza che sembra riconoscere il merito all’amministrazione di aver addirittura combattuto la criminalità organizzata in via preventiva. Dice la sentenza: “Al riguardo il Collegio ritiene pertanto sufficiente rinviare alle pregresse considerazioni circa l’esistenza di un quadro indiziario emblematico del collegamento tra attività amministrativa e criminalità organizzata, con il conseguente condizionamento della prima ad opera della seconda, quadro che non viene neppure smentito dalle pur encomiabili dedotte iniziative di contrasto della criminalità, che non vengono, infatti, esaustivamente ricondotte né a smentire le predette evidenze, né a concretare in modo credibile una possibile azione provocatoria della criminalità, volta in ipotesi a creare artificiosamente le condizioni per lo scioglimento di un consiglio comunale particolarmente agguerrito contro di essa.”
Al punto 29 della sentenza viene nuovamente ribadito che “Al riguardo valgono pertanto le considerazioni già svolte dal Collegio per ritenere non fondate le analoghe precedenti censure evidenziando che, così come argomentato dall’Amministrazione, per lo scioglimento del Consiglio comunale l’art. 143 TUEL non richiede l’accertamento di singole fattispecie penali addebitabili a uno o più deter minati soggetti, ma un generale, complessivo, quadro indiziario da cui sia ragionevolmente deducibile una situazione di condizionamento o di contiguità dell’attività amministrativa da parte delle organizzazioni criminali con conseguente sviamento dalle finalità istituzionali dell’ente locale disciolto.”
La sentenza conclude e riassume dicendo: “D’altronde, l’Amministrazione dispone di ampi margini di apprezzamento nel valutare gli elementi che possono essere indice di collegamenti diretti o indiretti fra gli appartenenti ai vertici politici dell’Ente e la criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento, potendo le valutazioni sottese all’assunzione della misura in esame fondarsi anche su situazioni che non si sono concretate in episodici addebiti personali, ma che sono comunque tali da rendere plausibile, nel loro insieme, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, anche qualora il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione ovvero abbia condotto, come in questo caso, all’assoluzione degli amministratori indagati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.1004/2007; TAR Lazio -Roma-, Sez. I, 19 maggio 2011, n.4370; TAR Lazio – Roma- , 9 agosto 2011, n.7070). Dunque, neppure le censure di violazione di legge ed eccesso di potere fondate sulla mancanza dei presupposti normativamente previsti per l’adozione del decreto oggetto di gravame, quanto alla concretezza, univocità e rilevanza degli elementi comprovanti la permeabilità dell’amministrazione comunale ad illeciti condizionamenti ed interferenze, possono essere ritenute fondate, in quanto la commissione d’indagine ha preso in esame l’attività gestionale dell’ente, il contesto ambientale e la radicata presenza di fenomeni criminali sul territorio: tali circostanze, valutate complessivamente, costituiscono “elementi concreti” nel senso indicato dalla norma. Sussiste, inoltre, il requisito della “univocità”, che si sostanzia nella coerenza d’insieme degli indizi raccolti (cfr. T.A.R. per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 18 giugno 2012, n.5606).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto (ma dice sempre la sentenza)Tuttavia la estrema complessità e la delicatezza, in fatto ed in diritto, delle questioni controverse, esaminate dal Collegio in più camere di consiglio, giustificano la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Non tutto sembra perso, come era successo per Bordighera, aspettiamo il Consiglio di Stato.”