“Nuova luce” a Vessalico: approvato il “Regolamento per la riduzione dell’Inquinamento Luminoso”

3 agosto 2015 | 17:03
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“Nuova luce” a Vessalico: approvato il “Regolamento per la riduzione dell’Inquinamento Luminoso”

All’interno dell’articolo tutti i punti del Regolamento

Vessalico. Rivoluzione nell’illuminazione del paese. Il Consiglio del Comune dell’entroterra imperiese ha approvato un nuovo “Regolamento per la riduzione dell’Inquinamento Luminoso”. Il testo e le norme puntano soprattutto sul minimo impatto ambientale, sul risparmio energenico e sulla minima dispersione della luce.

Ecco, qui di seguito, il regolamento

Articolo 1
(Finalità)

II presente Regolamento fornisce le indicazioni per accertate la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianificare le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l’adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il Titolo III della LR n. 22/2007 e ss.mm.ii. e le disposizioni del RR n. 5/2009.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte;
b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
e) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica
ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all’osservazione notturna;
d) per fascia di rispetto: l’area circoscritta all’osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell’osservatorio medesimo.

Articolo 3
(Criteri generali)

Al fine di contenere i consumi di energia elettrica il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:
a) sostituzione degli apparecchi vecchi con analoghi a più elevata efficienza e minore potenza installata in conformità alla migliore tecnologia disponibile;
b) realizzazione di nuovi impianti dotati di sorgenti luminose con potenze inferiori a 100W e comunque atte al maggior risparmio energetico e alla migliore illuminazione nel rispetto della sicurezza e della minimizzazione possibile dell’abbagliamento e/o dell’inquinamento luminoso; e) adozione di dispositivi che riducono il flusso luminoso, dotati, quando utile, di temporizzazione;
d) impiego di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa ove necessario per la illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari;
e) adozione di sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzo;
f) contenimento delle emissioni potenzialmente dannose, con riferimento agli effetti sull’uomo, sulla flora e fauna, nei siti delle Rete natura 2000 e ambiti urbani.

Articolo 4
(Nuovi Impianti
)
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati devono avere caratteristiche a basso impatto ambientale, pur garantendo il rispetto dei criteri di sicurezza stradale, per consentire il massimo risparmio energetico e per prevenire l’inquinamento luminoso.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono avere i seguenti requisiti:
a) gli apparecchi, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell’intensità luminosa massima per gamma maggiore o uguale 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 ed per 1000 lm di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso e illuminare direttamente verso il basso;
b) le lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle al sodio ad alta efficienza, devono essere installate in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E’ consentito l’impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale. I nuovi apparecchi d’illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale e pedonale, e comunque solo nel rispetto del presente articolo, lettere a), e e), nonché se l’efficienza delle sorgenti è maggiore di 90 lm/W;
e) l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi deve essere favorito. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali, fatta salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell’impianto.

Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per carreggiate di larghezza superiore a 10 m.;
d) l’orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione deve essere predisposto, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell’abbagliamento previsto da dette norme;
e) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. Deve essere garantito il mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza e/o indicate diversamente nella l.r. n.22/2007, di valori medi di luminanza non superiori ad 1 cd/m2;
f) deve essere favorito l’impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, salvo diversa determinazione dell’autorità competente, l’emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza pubblica.
3. L’illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all’ultimazione dell’attività sportiva, è comunque consentito l’impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 2, lettera b).
4. E’ fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi , di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo, così come qualsiasi sistema di illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
5. L’illuminazione degli edifìci deve avvenire di norma dall’alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico – architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l’alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.
6. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso, nel rispetto dei criteri tecnici di cui al comma 2, lettera b). Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni impianto. Tutti i tipi di insegne luminose o illuminate, non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale ed entro le ore 23 nel periodo di ora solare oppure alla chiusura dell’esercizio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato del Comune qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Articolo 5
(Impianti esistenti)

1. Entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti d’illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.
2. Entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi inderogabilmente entro 8 anni.

Articolo 6
(Esclusioni)

1. Non si applicano i requisiti tecnici, i divieti, gli obblighi e le limitazioni, di cui al presente regolamento, alle sorgenti luminose ed agli impianti di seguito elencati:
a) tutte le sorgenti luminose internalizzate non inquinanti in quanto già schermate, quali porticati, logge, gallerie e strutture similari che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto;
b) tutte le sorgenti luminose in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte, non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, quali, ad esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi di illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti;
e) le sorgenti di luce di uso temporaneo e quindi non installazioni fisse e che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale quali i proiettori ad alogeni e le lampadine a fluorescenza regolati da un sensore di presenza;
d) gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà regolarmente autorizzate dal Comune, purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l’alto;
e) gli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
f) le luminarie natalizie e per le feste patronali;
g) gli impianti temporanei destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alla sicurezza passiva dell’edificio;
2. Le disposizioni relative ai valori di luminanza e di illuminamento delle strade urbane e dei centri urbani possono essere derogate con atto motivato dal Comune qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi, nel rispetto della massima efficienza energetica e della minimizzazione dell’inquinamento luminoso percepito come disturbo al cittadino.

Articolo 7
(Disposizioni relative alla aree a più elevata sensibilità)

1. Tutte le sorgenti di luce ed i rispettivi apparecchi per l’illuminazione ricadenti nelle aree naturali protette devono, entro 8 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, essere modificate in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 onde ridurre l’inquinamento luminoso ed il consumo energetico.
2. All’interno dei confini dei parchi naturali e delle aree naturali protette è imposto per ciascun corpo illuminante il limite di 180 Im a 90° e oltre ottenibile mediante l’uso di alette frangiluce e schermature. All’interno delle aree protette e dei parchi naturali l’illuminazione monumentale si conforma alle disposizioni dell’articolo 4, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 8
(Procedure)

1 . Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune apposito progetto illuminotecnico, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da figura professionale prevista per lo specifico settore.
2 . Il progetto di cui al comma 1 è accompagnato da una dichiarazione con la quale il progettista attesta la rispondenza del progetto dell’impianto ai requisiti del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, con apposita certificazione di conformità redatta secondo il modello di cui all’allegato A al RR 5/2009, la rispondenza dell’impianto realizzato al progetto e ai criteri indicati nel presente regolamento, fermi restando gli adempimenti di cui alle vigenti norme e decreti per la sicurezza degli impianti. La certificazione di conformità è da far pervenire all’ufficio tecnico del Comune entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità, di seguito riportati:
a) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con numero di sostegni inferiore a cinque;
b) quelli relativi ad impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 W;
e) le insegne pubblicitarie di esercizio con superficie non superiore a 6 m2, installate con flusso luminoso diretto
dall’alto verso il basso, realizzate come prescritto all’articolo 4 comma 6.

Articolo 9
(Controlli e sanzioni)

1 . Il Comune controlla l’applicazione e il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati.
2. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione privata in difformità a quanto previsto dal presente Regolamento è punito, previa diffida a provvedere all’adeguamento entra sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l’obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all’adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono comminate dalla Polizia Municipale e sono impiegate dal Comune per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento. Il Comune può avvalersi della Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria per l’esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna.