SOS Utenti Sanremo: anatocismo subito in cantina

25 giugno 2015 | 14:45
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SOS Utenti Sanremo: anatocismo subito in cantina

Sanremo.  Questa la novita’ in tema di anatocismo, afferma Antonio La Rocca , Presidente di SoS Utenti Liguria, e per di piu’ senza bisogno di un decreto del cicr sul calcolo degli interessi.

Lo affermano due ordinanze del Tribunale di Milano:

la prima, del 25 Marzo 2015

la seconda del 3 aprile 2015

Resa nel procedimento rg 3562/2015, che interpretano a favore dei correntisti l’art. 120 del T.U. bancario ( dlgs 3851/1993).

La norma di riferimento affida al comitato interministeriale credito e risparmio cicr , il compito di stabilire modalita’ e criteri per il calcolo degli interessi nei rapporti bancari, con due vincoli: stessa periodicita’; v. note al punto a);

Divieto di calcolo di interessi su interessi ( anatocismo ). v. note al punto a);

L’articolo 120, citato, e’ il frutto della modifica introdotta dal comma 629 art. 1 Legge 147/2013, in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il problema e’ se il divieto di addebito di interessi anatocistici scatti da quella data o se bisogna invece aspettare il decreto del cicr , come sostenuto dalle banche.

Il tribunale di Milano ha risposto che il decreto e’ immediatamente operativo, senza bisogno di alcuna formazione secondaria.

La legge e’ precisa e non necessita di precisazioni e specificazioni tecniche sul punto di inizio v. note  punto b)  dell’operativita’.

Anche perche’ affermare il contrario vorrebbe dire attribuire al cicr un potere sulla legge che non ha.

A ) Note : In particolare, il comma 629 della legge 27.12.2013 n.147 (cd Legge di stabilità 2014) ha modificato il secondo comma dell’art.120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come segue:

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: 

  1. a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 
  2. b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

  1. b) Viene, pertanto, riscritto l’art.120 del TUB, che attribuisce al CICR, Comitato Interministeriale Credito e Risparmio, il compito di determinare il criterio di produzione degli interessi nelle operazioni, di qualsiasi segno attivo o passivo, nel rapporto bancario.

Nei rapporti bancari, infatti, gli interessi non produrranno più interessi, né quelli attivi né quelli passivi e, quindi, viene archiviata l’annosa questione dell’anatocismo, che è il fenomeno in virtù del quale gli interessi maturati nel periodo di riferimento, sommati al capitale, determinano la base su cui calcolare gli interessi per il periodo successivo.

L’intervento legislativo in esame ha, quindi, recepito i principi già espressi dalla Cassazione a Sezione Unite del dicembre 2010 che ha ritenuto illegittima qualsiasi tipo di capitalizzazione per il periodo precedente all’entrata in vigore della innanzi indicata Delibera.

Dai lavori preparatori della legge in commento, emerge chiaramente la finalità dell’introduzione della nuova formulazione dell’art. 120 TUB che è quella di introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento bancario e, cioè, impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Anche la formulazione letterale della norma è conforme alla ratio e al coordinamento con il codice civile. Il nuovo art. 120 t.u.b precisa infatti che gli interessi “sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. L’espressione capitalizzazione è quindi utilizzata impropriamente col significato di conteggio degli interessi.

LA ROCCA ANTONIO:

“IL GOVERNO HA FOTOGRAFATO LA SITUAZIONE REALE DELLA NORMA, CHE NO PERMETTE LA PRODUZIONE DI INTERESSI COMPOSTI SE NON IN DUE CASI,

LA DOMANDA GIUDIZIALE E LA CONVENZIONE POSTERIORE ALLA SCADENZA DEGLI STESSO.

l’inefficacia della delibera CICR 9 febbraio 2000 per tutti i rapporti bancari CONTRA LEGEM EX ART 1283 CC, ARTICOLO CHE VENIVA INCORPORATO NELLA DELIBERA CICR POI RESA ILLEGITTIMA DALLA CONSULTA, L’APPLICAZIONE RIGURDAVA SOLO LA PERIODICITà DELLA LIQUIDAZIONE IN DARE E AVERE E NON LA STESSA CAPITALIZZAZIONE IN DARE E AVERE. C’E’ DIFFERENZA TRA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI E CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA O SEPLICE CHE SIA.

ANCORA OGGI ALCUNI GIUDICI PENSANO CHE L’ANATOCISMO SIA LEGALE

DA QUELLA DATA, TESI PRIVA DI FONDAMENTO GIURIDICO, COME RIBADITO DA EMINENTI TRIBUNALI.

Il nuovo articolo 120 t.u.b, e quindi il divieto di anatocismo, è in vigore dal 1° gennaio 2014, e non richiede la pubblicazione della delibera del CICR la quale dovrà regolare non più la produzione di interessi sugli interessi, come era previsto in passato, ma più

in generale “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.

LE BANCHE POSSONO COMUNQUE COMMETTERE L’ILLECITO CALCOLANDO GLI INTERESSI SUL MONTANTE ANZICCHE’ SUL CAPITALE CHE ANDRA’ PUNITO ATRAVERSO LA DOMANDA GIUDIZIALE.