Bocciatura della legge urbanistica regionale da parte del governo, Cascino fa chiarezza

Posso quindi affermare che la nuova legge urbanistica è in vigore e sia pienamente legittima fatto salvo questo piccolissimo aspetto
Sanremo. Egregio Direttore,
dopo la notizia dell’impugnazione da parte del Governo della Nuova Legge Regionale “Urbanistica” alla Corte Costituzionale ho
avuto modo di leggere le argomentazione del Stato centrale.
Come avevo avuto modo di segnale la legge è composta da quasi 100 articoli che trattano essenzialmente del riordino e della semplificazione delle procedure urbanistiche (PUC, Varianti Standart urbanistici ect) ad ogni livello, regionale provinciale e comunale oltre ad introdurre nuovi istituti giuridici come il credito edilizio, la perequazione e la compensazione urbanistica.
La contestazione del Governo, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, interessa unicamente l’art. 2 (comma 1 e 2) della legge regionale peraltro in tema di paesaggio. Detto articolo prevede infatti che il futuro PTR (piano regionale territoriale) possa essere dotato di valore PAESAGGISTICO competenza questa di appartenenza allo Stato (MIBAC)
Ritengo che anche solo in questa piccolissima censura, in ogni caso estranea all’urbanistica e che boccerebbe nel caso solo il comma 1 e 3 dell’art. 2, senza alcun impatto ed alla bontà all’impianto della legge, non possa essere condivisa.
Infatti una legge dello Stato, il d.lsg 42/2004 prevede che le Regioni su accordo della Governo (MIBAC) possono dotare i propri piani di valenza Paesaggistica! Quindi nessun sconfinamento nelle competenze delle Stato.
Credo semplicemente, che al Ministero abbiano inteso erroneamente che il PTR (peraltro non in vigore) sia dotato, non avendo probabilmente inteso “il può”, di valenza paesaggistica senza il parere del ministero stesso. Posso quindi affermare che la nuova legge urbanistica è in vigore e sia pienamente legittima fatto salvo questo piccolissimo aspetto.Cordiali Saluti.