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Sos Utenti Liguria “Gli acquirenti delle case all’asta comprano a loro rischio e pericolo”

5 maggio 2015 | 17:05
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Sos Utenti Liguria “Gli acquirenti delle case all’asta comprano a loro rischio e pericolo”

La Rocca “in caso di vittoria della vittima nei definitivi giudizi,non solo perderanno la proprietà acquistata, ma perderanno anche le somme spese”

Sanremo. “Gli acquirenti delle case all’asta? Comprano le case a loro rischio e pericolo”. A lanciare l’allarme è Antonio La Rocca, presidente di Sos Utenti Liguria che definisce alcune situazioni “illegittime” che si avvicendano nei tribunali regionali.

“Il rischio concreto per chi ha giudizi pendenti con le banche è quello di vedere la conclusione della procedura di vendita prima della conclusione degli altri giudizi civili e penali sulla fondatezza del preteso credito e, quindi, della procedura esecutiva stessa – chiarisce La Rocca –
Possono pure comprare, ma a loro rischio e pericolo, da “ fiancheggiatori delle banche usurarie”, e in caso di vittoria della vittima nei definitivi giudizi,non solo perderanno la proprietà acquistata, ma perderanno anche le somme spese”.

E allora Sos Utenti Liguria sostiene che è fondamentale contestare i decreti ingiuntivi delle banche nelle esecuzioni forzate. “La confutazione dei calcoli posti a base dei decreti ingiuntivi delle banche, anche quando non eseguita in tempo utile, effettuata tramite la presentazione di una specifica opposizione (meglio se con allegata una perizia tecnica che dica qual è l’esatto importo a saldo dei rapporti con la banca), quando è in corso una procedura di espropriazione forzata è in ogni caso efficace, in quanto la pronuncia della Cassazione ha stabilito che l’art. 2929 del c.c., il quale prevede la non opponibilità delle nullità degli atti esecutivi all’acquirente di un immobile all’asta giudiziaria non si applica quando la contestazione del titolo esecutivo viene fatta prima della vendita all’asta, quando logicamente il titolo verrà, successivamente, dichiarato nullo. Ciò significa che se il presunto debitore della banca, autrice del pignoramento, si oppone al decreto ingiuntivo o alla stessa esecuzione, eccependo che i calcoli della banca sono scorretti, anche se i giudici di primo grado accolgono le istanze delle banche, concedendo la provvisoria esecutività o non sospendono le esecuzioni, l’aggiudicatario o l’assegnatario di un bene nell’esecuzione forzata fondata su quel titolo, non sarà mai sicuro del proprio acquisto e se la banca perde la controversia collegata alla contestazione del decreto, costui (più o meno inconsapevole favoreggiatore delle banche usuraie) non solo si vedrà revocare la proprietà, ma ci rimetterà anche la somma versata (mancando la garanzia per l’evizione, ex art. 2927 c.c.) che andrà alla banca”.

Ancora La Rocca: “L’azione civile di contrasto del finto titolo, normalmente viene accompagnata dalla denuncia penale che interseca l’azione civile con istanza al giudice dell’esecuzione attivando ex art 1421 cc, “la rilevabilità d’ufficio” delle anomalie presenti nelle richieste “illegittime”, che normalmente sono richieste usuraie. L’ammortamento francese ad esempio è un meccanismo intrinseco al calcolo della rata che è propedeutico all’applicazione degli interessi usurai, post factum contrattuale che pone in essere la condotta usuraia promessa alla stipula del contratto”.

Per Sos Utenti Liguria “la clausola di divieto di anatocismo alla rata montante imposta dai notai nei contratti già da più di dieci anni è un’altra anomalia che si riscontra nel 30% 40% dei contratti. La clausola contrattuale che prevede un tasso di mora capitalizzato sulla rata montante è un’altra anomalia ormai diffusa è già cassata dalla n. 350 del 2013”:

Cassazione in ultimo la Sentenza 6 novembre 2008 – 13 febbraio 2009, n. 3531:

“È convincimento anche di questo collegio, da un canto, che l’art. 2929 c.c. tuteli senza riserve l’acquirente tutte le volte che le questioni relative all’accertamento delle ragioni dell’esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all’aggiudicazione, dall’altro, che per le fasi precedenti, la regula iuris in esame si riferisca ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all’assegnazione (si riferisca, cioè, all’ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all’assegnazione, debbano essere dichiarati nulli), ma non trovi spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione, di talché (come già condivisibilmente affermato, in passato, da questa stessa sezione con la sentenza 21439/2004) l’eventuale estinzione del procedimento esecutivo e la perdita di efficacia del pignoramento possono essere fatte valere nei confronti dell’aggiudicatario, attenendo all’an della procedura esecutiva e non al quomodo (in senso conforme, ancora, Cass. 11 gennaio 2001, n. 328, anch’essa predicativa del medesimo principio di diritto che questo collegio condivide e a cui intende dare continuità, pur se in dissonanza con quanto diversamente opinato, in passato, da Cass. 1 agosto 1991, n. 8471, a mente della quale in base al principio generale di tutela dell’affidamento incolpevole, di cui l’art. 2929 c.c. costituisce una applicazione particolare, anche l’accertamento della inesistenza del titolo esecutivo, in base al quale si sia proceduto all’esecuzione forzata ed alla vendita forzata del bene dell’esecutato, non pregiudica il terzo il quale se ne sia reso acquirente a seguito del procedimento esecutivo). Ulteriore conferma della bontà dell’interpretazione oggi adottata pare potersi ancora rinvenire nel disposto dell’art. 632 c.p.c., che autorizza a porre sul medesimo piano l’estinzione del processo – per cause diverse dalla rinuncia – intervenuta prima dell’aggiudicazione e dell’assegnazione e l’accertamento della inesistenza del credito o del titolo, “non potendo in entrambi i casi il giudizio stesso proseguire”.

“Né vale invocare, come pure suggestivamente si legge nell’articolazione del motivo di ricorso, il principio dell’affidamento incolpevole, poiché anche tale principio (non diversamente da quello generale della buona fede “sostanziale”) prevede un equo riparto di oneri conoscitivi in capo a ciascuno dei protagonisti del processo esecutivo, di talché sarà onere dell’aspirante aggiudicatario quello di accertarsi se, prima dell’instaurazione del subprocedimento finalizzato all’alienazione coattiva e prima della sua definizione con il prodursi dell’effetto traslativo, il titolo esecutivo sulla cui base il creditore procedente ha agito abbia o meno il carattere della irrevocabilità, ovvero sia ancora oggetto di contestazione . dice La Rocca che conclude – Con la attivazione dell’indagine penale pertanto le cose si complicano per gli acquirenti in alcuni casi si può procedere in associazione per delinquere, con tutti i risvolti che si possono immaginare, chi compra viene portato a conoscenza del fatto materiale penale e se compra è a suo rischio e pericolo le azioni civili di impugnazione si accompagneranno alle azioni penali”.