“Chi bussa alla porta”: è uscito il singolo di Michelangelo Giordano che ha portato Sanremo Promotion in tribunale

11 maggio 2015 | 11:08
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“Chi bussa alla porta”: è uscito il singolo di Michelangelo Giordano che ha portato Sanremo Promotion in tribunale
“Chi bussa alla porta”: è uscito il singolo di Michelangelo Giordano che ha portato Sanremo Promotion in tribunale
“Chi bussa alla porta”: è uscito il singolo di Michelangelo Giordano che ha portato Sanremo Promotion in tribunale

L’artista calabrese 36enne, residente in Lombardia a Sesto San Giovanni, chiede all’azienda a capitale pubblico ben 250.000 euro di risarcimento

“Chi bussa alla porta” è il singolo di lancio dell’album di Michelangelo Giordano intitolato “Le strade popolari”. Proprio questo brano ha suscitato una querelle che ha condotto il festival di Sanremo nell’aula del tribunale di Imperia.

Il 15 aprile scorso infatti, si è tenuta la prima udienza la causa civile risarcitoria che il cantante Michelangelo Giordano ha intentato contro la Sanremo Promotion S.R.L.

L’artista calabrese 36enne, residente in Lombardia a Sesto San Giovanni, chiede all’azienda a capitale pubblico ben 250.000 euro di risarcimento perché Giordano, che ovviamente si è rivolto ad un legale, sostiene di essere venuto in possesso delle prove di irregolarità ed illegittimità commesse durante le selezioni del Festival di Sanremo 2015 all’interno del concorso finanziato dall’amministrazione comunale: “Area Sanremo”.

Un atto di citazione è già stato depositato presso il tribunale di Imperia contro la Sanremo Promotion. Giordano racconta che nel mese di settembre dell’anno scorso aveva deciso di iscriversi alla manifestazione che prevedeva la selezione finale di due artisti provenienti da Area Sanremo 2014 da portare al Festival quest’anno.

“Ero in possesso di tutti i requisiti di partecipazione così come richiesti dal bando e quindi decisi di portare in gara il brano inedito e di mia composizione intitolato “Chi bussa alla porta – racconta il cantante calabro-milanese – Il bando di concorso prevedeva la partecipazione ad un corso a frequenza obbligatoria di formazione per tutti gli iscritti in regola in modo da poter accedere alle vere e proprie selezioni successive”.

“La prima competizione, cosiddetta a fase eliminatoria – racconta nell’esposto Michelangelo Giordano – prevedeva la cernita e la successiva individuazione di 40 finalisti che restavano in gara. A questa ne seguiva una seconda che restringeva il campo a 8 vincitori e tra questi ultimi la Rai ne sceglieva 2 da portare al Festival. Tra il 16 e il 19 ottobre ero stato convocato a Sanremo per i corsi preparatori con frequenza obbligatoria insieme ad altri 387 concorrenti iscritti. Il 14 novembre – dice – ero stato iscritto alla prima fase di selezione davanti alla commissione d’esame che doveva selezionare 40 finalisti. Era a porte chiuse con Roby Facchinetti, Dargen D’Amico e Giusy Ferreri. Era anche presente il giornalista Paolo Giordano in qualità di direttore responsabile del concorso”.
Michelangelo aveva concluso la sua audizione tra i commenti entusiasti dei membri. Ma ecco la grande doccia fredda. “Il 19 novembre ricevo una lettera con la quale mi avevano comunicato il mancato superamento della fase eliminatoria. Stupito e amareggiato ho richiesto la scheda di partecipazione che mi è stata recapitata l’11 dicembre e con grande sorpresa – dice – riportava giudizi più che lusinghieri in contrasto insomma con l’eliminazione ecco perché il 22 dicembre ho deciso di avere accesso agli atti richiedendo tutte le schede di giudizio dei 40 finalisti che mi è stato spedito a gennaio”.

Altra sorpresa sta nel fatto che nelle schede di alcuni candidati erano espressi giudizi che secondo Michelangelo Giordano “erano di gran lunga inferiori”. Da qui l’esposto denuncia del cantante che si ritiene danneggiato sia economicamente che per la sua immagine di artista. Nel danno emergente viene richiesta la somma risarcitoria di euro 3.860.00 ovvero il viaggio, l’alloggio, il vitto, l’iscrizione e la registrazione del Cd. Ma si configura anche il diritto di essere risarciti per la cosiddetta “perdita di chances”. Secondo il suo legale “l’attore non ha potuto usufruire della concreta possibilità di sottoscrivere alcun tipo di contratto e il danno in questo caso viene quantificato in 250 mila euro”.