Smaltimento rifiuti a Sanremo, MoVimento 5 Stelle perplesso di fronte a rifiuto di Amaie

23 settembre 2014 | 14:36
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Smaltimento rifiuti a Sanremo, MoVimento 5 Stelle perplesso di fronte a rifiuto di Amaie

“Le società in house si differenziano dalle società partecipate per il fatto che le prime hanno solo la forma esteriore delle società e costituiscono, non soggetti esterni ed autonomi, ma articolazioni delle pubbliche amministrazioni”

Il MoVimento 5 Stelle Sanremo segue con particolare attenzione quello che sta succedendo in questi giorni con AMAIE S.p.A. e con la richiesta da parte del Comune della possibilità di affidargli “in house” il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti urbani, proposta che condividiamo.
Siamo rimasti perplessi quando c’è stato il rifiuto da parte dell’Amaie, motivato con una lettera ed ora di un parziale ripensamento.
Basterebbe andare sul sito online dell’Amaie S.p.A e leggere sotto il loro logo:
“Unico Socio Comune di Sanremo” e più sotto:
"Società soggetta all’attività di direzione e controllo del Comune di Sanremo"
Attività di direzione: questo significa che il soggetto che dirige è il COMUNE, ovvero che l’AMAIE non ha autonomia gestionale e quindi…. il Comune detta gli ordini di gestione e la carta dei servizi.
L’AMAIE S.p.A. che è controllata dal Comune di Sanremo al 100% non può decidere nulla: è il Consiglio Comunale che dal punto di vista politico impartisce l’indirizzo gestionale della propria partecipata. Quello attuativo sarà impartito dall’Assessore.
La Suprema Corte ha sottolineato le differenze esistenti tra società partecipata (quota di partecipazione del Comune inferiore al 100%) e società in house (quota di partecipazione del Comune al 100%), definita quest’ultima come anomalia nel panorama societario.
La società in house agisce in totale assenza di un potere decisionale proprio e in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale, circostanza questa che fa di tale società una longa manus della pubblica amministrazione.
Secondo la Suprema Corte la nozione di società partecipata non equivale all’in house, poiché quest’ultima è caratterizzata dall’assenza di un potere decisionale proprio e dall’impossibilità di individuare nella società un centro d’interessi distinto rispetto all’ente pubblico che l’ha costituita e per il quale essa opera.
Le società in house, dunque, si differenziano dalle società partecipate per il fatto che le prime hanno solo la forma esteriore delle società e costituiscono, non soggetti esterni ed autonomi, ma articolazioni delle pubbliche amministrazioni.
Quindi, secondo il M5S Sanremo, l’Amaie non può decidere nulla, specialmente per una funzione importante come la gestione dei rifiuti complessiva. Se il Consiglio Comunale decide di affidare il servizio totale all’Amaie, quest’ultima non si può rifiutare.
MoVimento 5 Stelle Sanremo

Per maggiori info

– La sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, n. 26283 del 25/11/2013
– l’art. 147 quater del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge 213/2012, ha disposto l’obbligo per le Amministrazioni locali di definire gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le rispettive società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi.