Una precisazione di interesse generale di Ugl Scuola sulla chiusura delle scuole per il maltempo
I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole sono unicamente competenza del Prefetto che è il rappresentante territoriale del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti per emergenze sanitarie, di igiene pubbliche
I poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole sono unicamente competenza del Prefetto che è il rappresentante territoriale del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, sicurezza o l’incolumità pubblica. Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. Pertanto, è anche illegittimo collocare il personale in ferie.