Edilizia, iniziata la discussione in Commissione sulla Revisione della Legge sui sottotetti
Melgrati, Scajola e Bagnasco: “attendere l’esito della Corte Costituzionale prima di mettere mano ad una buona legge che ha creato opportunità di lavoro e recupero di alloggi senza consumo del territorio”
“Quello che è emerso dalle prime schermaglie in Commissione è la volontà, espressa in maniera “bipartisan” da molti commissari, di attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla appunto costituzionalità di questa legge, con l’udienza fissata il 12 febbraio del 2014. Stupisce che solo la legge della Regione Liguria, peraltro simile a quelle presenti e operanti nelle maggiori regioni italiane, sia messa in discussione.”
“Ad essere messo in discussione, con il ricorso della Procura della Repubblica di Savona, è il concetto di modesto incremento previsto dal Testo Unico, che comunque definisce come nuova costruzione gli interventi definiti all’art 3 comma 1 lettera e.6) gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;”
Quindi parrebbe che il limite della ristrutturazione edilizia sia fissato dalla normativa nazionale sotto la soglia del 20%.
Le osservazioni che sono state poste alla attenzione della VI Commissione da parte del rappresentante della Commissione Edilizia e Urbanistica del Collegio dei Geometri Geom. Paolo De Lorenzi, sono apparse pertinenti e meritevoli di approfondimento da parte dei commissari.
In particolare il limite del 10% per l’incremento volumetrico per il recupero del sottotetto appare fortemente limitativo, come già sottolineato sia dal CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) nell’esame della proposta di Legge Regionale, che ha proposto il limite del 20%, sia dai rappresentanti di Forza Italia in Commissione; d’altronde sarebbe ipotizzabile omologare questo parametro con la quota percentuale massima di incremento prevista dalla Legge Regionale n. 16 come limite per la ristrutturazione edilizia e cioè il 20%, conforme alla norma del Testo Unico per l’Edilizia di rango nazionale.
Altra osservazione acuta e pertinente del Collegio dei Geometri è che il limite di 2 metri non viene specificato come limite inferiore, suscettibile di miglioramento in altezza, ma parrebbe parametro assoluto. E’ necessaria una precisazione che consenta di poter aumentare questo limite a più di 2 metri, se il progetto lo consente. Anche la proposta di eliminazione della frase prevista al comma 7 “e comunque entro l’ingombro dell’edificio” si rende necessaria, altrimenti appare in contrasto con la realizzazione di abbaini, che superano fisicamente l’ingombro dell’edificio.
Come appare, sempre al rappresentante del Collegio dei Geometri, di difficile e contorta applicazione la norma di cui al comma 8 sul limite delle altezze di gronda e di colmo, troppo restrittivo se declinato con l’incremento volumetrico massimo del 10%.
“Attendiamo il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla Legge 24 del 2001,” concludono Melgrati, Scajola e Bagnasco, che diversamente da molte delle leggi approvate in questi ultimi tempi dalla maggioranza di Sinistra della Regione Liguria (vedi legge su Via e Vas, Legge Alberghiera, modifiche alla Legge 16), non era stata impugnata dagli uffici legislativi del Governo Romano, prima di cancellare o rivedere una buona legge approvata dal centro-destra quando la Regione era governata da Sandro Biasotti che tanto sviluppo ha consentito al settore dell’edilizia in questo 13 anni.