Tassa sulle imbarcazione da diporto: termini e modalità di pagamento

18 maggio 2012 | 11:23
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Tassa sulle imbarcazione da diporto: termini e modalità di pagamento

Le predette nuove norme prevedono che dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto superiori ai 10 metri siano soggette al pagamento di una tassa annuale, nella misura meglio specificata nel provvedimento normativo stesso

Si porta a conoscenza dell’utenza del settore della nautica da diporto che con l’avvenuta modifica del testo originario, il 27 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni relative alla nuova tassa per le imbarcazioni e navi da diporto. Le predette nuove norme prevedono che dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto superiori ai 10 metri siano soggette al pagamento di una tassa annuale, nella misura meglio specificata nel provvedimento normativo stesso (Art.16 del D.L.201/2011, così come convertito). (GUARDA LA TABELLA)
Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
L’importo della tassa è ridotto a metà, tra l’altro, per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5. Sono anche previste riduzioni del 15%, 30 % e 45% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione.
Lo stesso Decreto Legge pone, tra gli esenti dal pagamento della tassa, le unità per il primo anno dalla prima immatricolazione, nonché i soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, che dovrà essere pagata entro il 31 maggio di ciascun anno, con validità fino al 30 Aprile dell’anno successivo.
Se il presupposto per l’applicazione della tassa matura successivamente alla data del 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo alla maturazione del presupposto stesso.
Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti in merito, la Sezione Proprietà Navale e Diporto di questo Comando è a disposizione negli orari di apertura al pubblico. Ulteriori informazioni potranno anche essere reperite nei siti www.guardiacostiera.it (normative/diporto), www.agenziaentrate.gov.it e www.rgs.mef.gov.it.