Lo Snalc risponde alla lettera del 13 aprile 2012 prot. N° 1891
“La trattativa non può essere dichiarata chiusa unilateralmente dalla Direzione aziendale quando restano ancora da definire tra le Parti tanti aspetti importanti riguardanti sia la parte economica, sia la parte normativa.”
L’interesse della scrivente al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto il 31.12.2011, è dimostrato chiaramente dagli atti che ha compiuto e dai comportamenti che ha tenuto.
La disdetta del contratto, la presentazione della piattaforma, la richiesta d’avvio delle trattative, l’accettazione di un unico tavolo di trattativa, la partecipazione alla trattativa e i contributi forniti per iscritto su quasi ogni articolo del contratto, sono fatti inequivocabili dell’interesse manifestato dalla scrivente per il rinnovo del c.c.l.
La stessa richiesta della scrivente alla Direzione aziendale di ripartire con la trattativa deve essere considerata come una manifestazione d’interesse al rinnovo del c.c.l.
La trattativa non può essere dichiarata chiusa unilateralmente dalla Direzione aziendale quando restano ancora da definire tra le Parti tanti aspetti importanti riguardanti sia la parte economica, sia la parte normativa.
Il testo della piattaforma per il rinnovo della parte economica e della parte normativa del c.c.l. e il testo dell’accordo per l’incentivo all’esodo volontario dei dipendenti, inviati dalla Direzione Aziendale alle oo.ss, necessitano di correttivi.
La scrivente insiste nel chiede alla Direzione aziendale di convocare subito il tavolo negoziale.
Distinti saluti,
Il Segretario
Lorenzo Semeria