Sindoni (Progetto Sanremo – UDC) sull aproposta della Lega sulla guida in stato di ebbrezza

21 aprile 2011 | 12:50
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Sindoni (Progetto Sanremo – UDC) sull aproposta della Lega sulla guida in stato di ebbrezza

Sindoni aveva presentato il 14 dicembre scorso, in consiglio comunale, un’interpellanza sull’argomento

In merito alla questione sorta oggi sulle testate giornalistiche della presentazione, con tanto di conferenza stampa, da parte della Lega Nord di una grande idea per come utilizzare coloro che vengono fermati per guida in stato di ebbrezza alcolica, vorrei segnalarVi un’interpellanza presentata da me (Progetto Sanremo – UDC) e discussa in un consiglio comunale il 14 dicembre 2010.

Alessandro Sindoni

Di seguito il testo integrale dell’interpellanza:

Il Gruppo consigliare “PROGETTO SANREMO”
Premesso
Che l’art. 186 Codice della Strada disciplina le sanzioni applicabili a chi guida in stato di ebbrezza alcolica;
Che tale articolo prevede 3 scaglioni diversi sanzionatori e precisamente:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; 

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
Che il comma 9 bis del citato articolo prevede:
“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta”
Che sarebbe opportuno che il Comune di Sanremo si dotasse di una convenzione con il Tribunale di Sanremo al fine di recepire la norma del codice che prevede la commutazione della sanzione pecuniaria e della pena detentiva in lavori di pubblica utilità per i conducenti colti in stato di ebbrezza alcolica;
Che sarebbe importante cogliere l’occasione fornita dalla norma in quanto le persone condannate, che comunque avrebbero notevoli benefici sanzionatori nella richiesta e applicazione dell’istituto (non utilizzo della sospensione condizionale della pena, in caso di svolgimento positivo del lavoro estinzione del reato e riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente,…), potrebbero svolgere mansioni utili per la collettività quali: manutenzione ordinaria di edifici pubblici, operazioni di pulizia strade e spazi pubblici, assistenza ad anziani o a persone con ridotta capacità motoria,
tanto premesso
CHIEDE
Al Sindaco di dare mandato agli uffici affinché predispongano idonea Convenzione con il Tribunale di Sanremo per consentire anche nel Comune di Sanremo l’applicazione del comma 9 bis dell’art. 186 Codice della Strada.