Prorogato al 31 marzo il termine per la presentazione del modello EAS (associazioni)

12 marzo 2011 | 10:28
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Prorogato al 31 marzo il termine per la presentazione del modello EAS (associazioni)

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente dall’Ente o tramite intermediario abilitato

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza per la presentazione del modello EAS.

Soggetti obbligati alla presentazione
Si rammenta che con le Circ. n. 12/E del 9 aprile 2009 e n. 45/E del 29 ottobre 2009l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono obbligati alla presentazione di detto modello, in via generale, tutti gli ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (associazioni politiche; associazioni sindacali; associazioni di categoria; associazioni religiose; associazioni assistenziali; associazioni culturali; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; associazioni di formazione extra-scolastica della persona).

Soggetti esclusi dalla presentazione
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.

Si rammenta che non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.
Un nuovo modello deve essere presentato, per converso, in tutti i casi in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita:
direttamente dall’Ente;
tramite intermediario abilitato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i nostri Uffici ubicati ad:
Imperia – Piazza Doria 3 – tel. 0183 273216 – 0183 710725
Fax 0183 766140 e-mail: cspimperia@uil.it
Sanremo – Piazza Cassini, 16 – tel. 0184 570089 – fax 0184 570059
Ventimiglia – via Ruffini, 8 – tel/fax 0184 633387
Bordighera – via Fratelli Biancheri, 9 – tel/fax 0184 260450
Taggia – piazza Eroi Taggesi 3 – tel/fax 0184 460191