Disponibili i moduli per la richiesta del rimborso di parte dell’Iva applicata alla TARSU

Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che l’aliquota applicata debba essere del 10 e non del 20%. Come e dove presentare la domanda di rimborso
La Uil Servizi ha reso noto che presso le sedi della associazione a Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia ed Imperia, sono disponibili i moduli per la richiesta del rimborso dell’IVA il 10% sulla TARSU pagata negli ultimi 10 anni.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 16 Luglio 2009, intervenendo nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanze del 17 luglio 2008 dal Giudice di pace di Catania e del 7 novembre 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546/1992 nella parte in cui si stabilisce che “…appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone (…) per lo smaltimento dei rifiuti urbani”, ha stabilito che la TARSU (Decreto legislativo n. 507/1993) e la TIA, introdotta dall’art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, cosiddetto “decreto Ronchi”, hanno natura tributaria e sono, pertanto, escluse all’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.
La Corte Costituzionale ha stabilito, infatti, che “…non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»…(…)… entrambe le entrate, poi, debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa)…”.
Quanto sopra anche in deroga ad una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate espressa con la risoluzione n. 250/E del 17 Giugno 2008 che aveva stabilito, invece, che la “tariffa di igiene ambientale (TIA)” si configura “alla stregua di un corrispettivo” e, pertanto, è soggetta all’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.
La TARSU è dovuta al Comune per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale.
La TARSU, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507/1993, sarà soppressa e sostituita da una nuova tariffa prevista dal Decreto Legislativo n. 152/2006 che ha soppresso la precedente tariffa, la cosiddetta T.I.A. (tariffa di igiene ambientale), già adottata da diversi Comuni in via sperimentale a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 (c.d. Decreto Ronchi).
Per il periodo 2007/2009, in attesa della completa attuazione della nuova tariffa, resta in vigore la TARSU o la tariffa adottata dai Comuni nel 2006 in virtù dell’art. 1 comma 184 della Legge n. 296/2006.
Il presupposto impositivo della tassa è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è reso in maniera continuativa (art. 62 del D. Legislativo n. 507/1993).
La sentenza in argomento legittima, quindi, al contribuente la richiesta al Comune competente gestore privato o azienda municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani, del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto del 10% applicata sulla TARSU/TIA, attraverso la presentazione, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, di un’apposita istanza.
Dal momento della presentazione della domanda decorrerà un periodo di 90 giorni durante il quale può accadere che:
1) l’ Ente accoglie la domanda e procede al rimborso;
2) l’ Ente respinge la domanda;
3) l’ Ente è silente per oltre 90 giorni. In tal caso il comportamento è stato equiparato al silenzio-rifiuto.
Nella seconda ipotesi, il cittadino può presentare, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Nella terza ipotesi, il ricorso ai primi giudici può essere presentato solo dopo il decorso di almeno 90 giorni dalla presentazione dell’Istanza di rimborso.
I termini di prescrizione per ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata alla tassa rifiuti hanno decadenza decennale quindi, se la domanda è presentato nell’anno 2010 sarà possibile richiedere il rimborso sulle fatture e/o bollette a partire dall’anno 2000.
La mancata attivazione della procedura indicata costringerà il contribuente a proseguire nell’indebito pagamento, come fin qui avvenuto, in assenza, purtroppo, di un automatismo di rimborso che, invece, appare necessario soprattutto a tutela delle fasce più deboli di contribuenti.
Questi i recapiti della Uil Sevizi nella Provincia di Imperia:
Ventimiglia – Via Ruffini 9 – tel. per appuntamento 0184/63.33.87 con orario dalle 15,00 alle 18,30;
Bordighera – Via F.lli Biancheri, 9 – tel. per appuntamento 0184/26.04.50 con orario dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30;
San Remo – Piazza Cassini, 14 – tel. per appuntamenti 0184/53.64.97, con orario dalle 09,00 alle 13,00;
Taggia – Piazza Eroi Taggesi, 3 – tel. per appuntamenti 0184/46.01.91, con orario dalle 09,00 alle 11,30;
Imperia – Piazza Doria, 3 – tel. per appuntamenti 0183/71.07.25, con orario dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,30.