Traffico d’armi: scarcerati Simone e Pierino Calvini. Depositate le motivazioni della sentenza





Dalle motivazioni del giudice Bracco ne emerge una vicenda ridimensionata rispetto al clamore iniziale, in cui a Pellegrino venne contestata anche la detenzione (in concorso con i Calvini) di armi che non erano nella sua disponibilità/ ANTEPRIMA ONLINE.
Sono stati scarcerati, in attesa dell’Appello: Pierino e Simone Calvini, padre e figlio, di 59 e 35 anni, titolari dell’armeria Ausenda di Sanremo, condannati (il 25 novembre scorso) dal gup Eduardo Bracco, di Sanremo, a 2 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto accusati della detenzione illegale di una pistola e di una carabina che la polizia sequestro’, il 25 marzo scorso, nella vettura di Simone Calvini.
Armi che, secondo l’accusa, erano destinate all’imprenditore di Bordighera Roberto Pellegrino, condannato a 2 anni, i cui difensori (gli avvocati Marco Bosio e Marzia Ballestra) stanno valutando la richiesta di scarcerazione, concessa ai due Calvini, su istanza dei rispettivi difensori: Alessandro Mager e Fabrizio Spigarelli. L’automobile venne fermata all’imbocco di strada Montenero, nei pressi dell’Aurelia.
L’accusa – supportata dal procuratore Roberto Cavallone – sosteneva che Simone Calvini fosse diretto a casa di Pellegrino, abitante a circa tre chilometri e mezzo dal luogo del fermo. Quest’ultimo ha sempre negato di essere il destinatario. Si parlava, poi, di una terza pistola che, tuttavia, non e’ mai uscita dall’armeria. Nel frattempo, sono state depositate le motivazioni, nelle quali il giudice Bracco ripercorre le fai salienti delle indagini, motivando il trattamento sanzionatorio nei confronti dei tre imputati. Ne emerge un quadro ridimensionato rispetto al clamore, in partenza.
Il magistrato, in particolare, spiega come appaia una forzatura, dal punto di vista tecnico, ritenere che i due Calvini debbano rispondere in concorso col Pellegrino del reato di detenzione delle armi. Pellegrino, infatti, essendo l’ipotetico destinatario, non poteva detenere le armi . ‘Vi e’ il dubbio – spiega il giudice Bracco nelle sue motivazioni – il reato di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra di cui all’articolo 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 non rimane assorbito dalla più grave fattispecie di vendita senza licenza prevista dall’art. 1 legge citata, trattandosi di delitti aventi diversa materialita’ e differente ‘ratio’ posti in relazione di reciproca autonomia concettuale, che concorrono tra loro…’.
Bracco fà, poi, un esempio: “Se fosse corretta la tesi del pm per ogni vendita di arma il venditore dovrebbe sempre rispondere della detenzione procurata all’acquirente (o della tentata detenzione se poi la consegna non avviene), ma ciò è errato; sarebbe come ritenere che lo spacciatore di droga sia responsabile anche della detenzione procurata al cessionario”.
Motivazioni in anteprima online