Confedilizia: sulla Gazzetta le nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati

19 giugno 2009 | 17:23
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Confedilizia: sulla Gazzetta le nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati

In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 sia “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti.

Lo comunica la Confedilizia, segnalando le disposizioni di maggiore
interesse del provvedimento e precisando che lo stesso si applica in assenza
di diverse disposizioni regionali.

In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il man-tenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostitu-zione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una re-lazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

La versione del provvedimento pubblicata in Gazzetta supera quindi – rileva
con soddisfazione la Confedilizia, che si era interessata al problema – la
disposizione in prima battuta approvata dal Consiglio dei ministri, che
prevedeva, per gli immobili sopra indicati, il divieto di trasformazione
degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi.

Il dpr pubblicato in Gazzetta prevede inoltre che in tutti gli edifici
esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di
installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere
realizzati gli interventi necessari per permette-re, “ove tecnicamente
possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calo-re per
singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere
segna-lati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione
dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre “soluzioni
impiantistiche equivalenti”, che dovranno esse-re evidenziati nella
relazione tecnica sopra citata.

Il provvedimento conferma infine – segnala ancora la Confedilizia – le
disposi-zioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli
sugli impianti di riscal-damento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli
impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla
potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni,
per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti
nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto an-ni e
per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali
abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di
otto anni di anzianità.