Il testo dell’ordinanza che vieta i botti a Imperia in occasione del Capodanno 2009

Proibiti in P.za Dante, Via Bonfante, via Viessieux, piazza Bianchi, Via S. Giovanni e P.za S. Giovanni, piazza Doria, via Belgrano, via Alfieri, Largo Nannolo Piana, via Della Repubblica, via Don Abbo, Giardini Toscanini, P.za Rossini, Galleria Isnardi
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2009
IL SINDACO
Premesso:
· Che diffondendosi la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di dicembre;
· che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
· che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
· che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
· che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;
ciò premesso;
· atteso che l’Amministrazione Comunale, ancorchè nella Città di Imperia non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta al problema, ed, ormai da qualche anno, promuove, nel periodo antecedente il Capodanno, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Municipale unitamente alle altre Forze dell’Ordine;
· atteso, altresì, che la programmata e ormai tradizionale festa di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre in P.zza Dante e P.zza S. Giovanni induce, per il notevole afflusso di pubblico previsto, ad adottare ulteriori precauzioni, onde evitare, anche alla luce della passata esperienza, che qualche irresponsabile, eludendo i controlli, possa lanciare i petardi in mezzo alla folla, con il concreto rischio di colpire accidentalmente qualcuno;
· rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato;
· considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinchè ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire;
· sentito il parere dei competenti uffici comunali;
· Ai fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento locale approvato con D. gs. 18 agosto 2000. n° 267;
Vista la Legge n° 241/1990;
Visto IL T.U.L.P.S. ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplodente;
Visto lo Statuto del Comune di Imperia;
ORDINA
è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2008 e sino alle ore 08,00 del 01 gennaio 2009, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2009, nelle seguenti località: P.za Dante, Via Bonfante, via Viessieux, piazza Bianchi, Via S. Giovanni e P.za S. Giovanni, piazza Doria, via Belgrano, via Alfieri, Largo Nannolo Piana, via Della Repubblica, via Don Abbo, Giardini Toscanini, P.za Rossini, Galleria Isnardi.
A V V I S A
I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e di divertimento generale, non debba, in nessun modo, essere funestata da incidenti, che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare; in particolare:
RACCOMANDA
· di acquistare eventuali prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; si ricorda in proposito che esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia);
· di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;
· di non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14);
· di accendere i “botti” in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
· Il Settore XI – Polizia Municipale – provvederà a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendone copia alle forze dell’ordine e all’Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità.
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria fino da €. 25 a € 500 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.