Il tardivo pagamento della prima rata nella dilazione del ruolo annulla la rateazione concessa

Non è infatti possibile concedere la dilazione di pagamento alle somme iscritte a ruolo dallAgenzia delle Entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime dalla Commissione europe
Il tardivo pagamento della prima rata nella dilazione del ruolo annulla il beneficio della rateazione concessa. Questa è la realtà che emerge dalla lettura dell’ultima direttiva Equitalia in materia di dilazione ruoli. Sono rateizzabili, in linea di principio, tutte le tipologie di entrate riscosse mediante ruolo, ma, tuttavia, per alcune tipologie di debiti non sarà possibile avvalersi della procedura di rateizzazione.
Non è infatti possibile concedere la dilazione di pagamento, ad esempio, alle somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime – in quanto considerate “aiuti di Stato” – dalla Commissione europea (Circolare n. 42/E del 29 aprile 2008).
Per le somme iscritte a ruolo dall’INPS, l’Istituto ha chiarito con apposito comunicato che esse sono rateizzabili sia dagli Agenti della riscossione in un numero massimo di 72 rate, sia dai suoi Uffici in un numero massimo di 60 rate mensili. La procedura prevede che alla presentazione della domanda di dilazione del pagamento, in attesa dell’espletamento dell’esame della richiesta da parte dell’Agente della riscossione, conseguono i seguenti effetti:
• questa non determina la cancellazione delle misure cautelari
(fermo amministrativo, ipoteca) precedentemente adottati;
• non impedisce la predisposizione di nuove procedure cautelari;
• blocca l’adozione di nuove procedure esecutive e sospende la
prosecuzione di quelle già avviate;
• non fa venir meno, per il tempo necessario all’esame dell’istanza di dilazione presentata, la qualità di “soggetto inadempiente” ai fini dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).
Il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve essere concluso con un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivato e comunicato in ogni caso al contribuente/debitore. In caso di accoglimento dell’istanza è indispensabile che dalla data di comunicazione dello stessa a quella di scadenza della prima rata decorrano almeno otto giorni affinché il debitore possa disporre del tempo necessario per effettuare il pagamento e allegare il piano di ammortamento. Al pagamento della prima rata l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto.