Importante Accordo |
Imperia
/
Politica
/

Ccnl Turismo: firmato il primo contratto unificato dell’industria turistica

5 febbraio 2008 | 10:29
Share0
Ccnl Turismo: firmato il primo contratto unificato dell’industria turistica

“Dopo più di due anni dalla sua naturale scadenza, finalmente firmata l’ipotesi di accordo” afferma Fulvio Fellegara, segretario provinciale Filcams Cgil

Afferma Fulvio Fellegara, segretario Filcams CGIL: “Dopo più di due anni dalla sua scadenza naturale, finalmente domenica 3 febbraio scorso, si è firmata l’ipotesi di accordo del primo CCNL dell’Industria Turistica, contratto che unifica quelli stipulati sino ad ora separatamente con Federturismo e AICA. Questo è un primo successo che va nella direzione della semplificazione contrattuale”.
Per la prima volta il contratto siglato con le associazioni aderenti a Confindustria, registra un significativo differenziale da quello sottoscritto con Confcommercio, aprendo un nuovo scenario nel settore turistico.

Ecco nel dettaglio i contenuti dell'accordo.

– Vigenza contrattuale
Resta immutata la scadenza del 31 dicembre 2009

– INCREMENTI SALARIALI E CLASSIFICAZIONE
L’aumento al IV livello è di 141 euro con queste erogazioni:

88 euro dal 1/1/08
25 euro dal 1/1/08
28 euro dal 1/1/09

Tale importo assorbe l’indennità di vacanza contrattuale sin qui erogata.

– Bilateralità
Viene introdotto il sostegno al reddito, costituito con un versamento obbligatorio a carico delle aziende pari allo 0,25 % della retribuzione

– Previdenza complementare
Si passa dall’attuale 0,55% a 1,65% a carico dell’azienda.
Resta fermo lo 0,55 a carico del lavoratore.

– Assistenza integrativa
Dal 1 luglio 2008 il versamento a carico delle aziende sarà di 10 euro in misura identica anche per i part time

-Diritti sindacali
Rimane immutato il numero dei componenti le RSU, vi è però ora l’impegno contrattuale a ridefinire le regole nel prossimo CCNL. Si è concordato che i permessi sindacali per la partecipazione ai direttivi sono cumulabili con quelli di RSA/RSU

– Apprendistato
Vi è la completa equiparazione dell’apprendista al restante personale in termini di diritti
Vi è un allungamento del periodo di apprendistato a
54 mesi per ex 2 e 3 livello ( B2 e C1 )
48 mesi per ex 4 livello (C2)
42 mesi per ex 5 livello (C3)
30 mesi per ex 6 livello (D1)

– Part time
Si è fissato il tetto massimo di ore supplementari in 130 ore, fermo restando la volontarietà del lavoratore/lavoratrice

– Terziarizzazione
Oltre a definire il percorso di confronto in caso di terziarizzazione, si stabilisce la regola che ai lavoratori/lavoratrici che svolgono prestazioni in servizi terzializzati, deve essere erogata dalla azienda appaltatrice, analoga retribuzione dei lavoratori/lavoratrici della azienda appaltante.

– Lavoratori stranieri
Viene agevolato il ricongiungimento familiare attraverso la possibilità di cumulare ferie e permessi in modo tale da programmare periodi di assenza dal lavoro più prolungati.